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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4763/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La banca impugnava il decreto che aveva escluso dal passivo due crediti (un mutuo fondiario ipotecario e un prestito personale) nella procedura di confisca/consegna a seguito di sequestro a carico di Nicola Masciavè. I motivi di impugnazione erano: (1) vizio di competenza per cui la decisione sull'opposizione sarebbe dovuta spettare al Tribunale del riesame e non al GIP; (2) travisamento della prova e valutazione errata della capacità reddituale del debitore (sosteneva che la banca avesse valutato correttamente la solvibilità); (3) vizi di motivazione e violazione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011, tra cui l'anteriorità dell'erogazione del mutuo rispetto al sequestro e la buona fede nell'erogazione del prestito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la competenza a decidere spettasse al giudice che ha disposto la confisca (quindi il GIP in funzione di giudice delegato) e non al Tribunale del riesame, respingendo la prima eccezione. Ha poi rilevato che la domanda originaria di ammissione al passivo della banca era tardiva: l'avviso per il deposito delle istanze era perentorio (art. 57 d.lgs. 159/2011), il termine fissato era stato rispettivamente ricostruito e la banca aveva presentato l'istanza oltre i termini (riserva il 27/11/2023, presentazione effettiva 18/12/2023), con conseguente decadenza rilevabile d'ufficio. Poiché la tardività era questione decisiva e non contestata in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la banca è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata per la verifica e la formazione dello stato passivo nei procedimenti di prevenzione/conficsca; qui il decreto di esclusione dei crediti è stato adottato ai sensi di tale articolo.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Prevede un termine perentorio (non superiore a 60 giorni) per il deposito dell'istanza di ammissione al passivo; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tale termine renda l'istanza inammissibile per decadenza.

  • art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dalla banca in relazione alla valutazione della buona fede e all'anteriorità dell'erogazione del credito rispetto al sequestro; la Corte non ha ritenuto risolutiva la censura perché la questione procedurale della tardività era decisiva.

  • art. 240‑bis cod. pen.

    Rilevante perché la confisca è stata disposta ai sensi di tale norma a seguito della sentenza definitiva; la competenza del giudice delegato in materia di stato passivo è collegata alla stessa procedura.

  • art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle funzioni del giudice delegato (svolte dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro o dal giudice delegato nominato), utilizzata per chiarire la competenza a decidere sull'opposizione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato per contrasto)

    Richiamato dalla banca per sostenere che la fattispecie non è assimilabile e quindi che la competenza non dovesse spettare al GIP; la Corte ha escluso questa interpretazione.

  • art. 104b/S, comma lquater, disp. att. cod. proc. pen. (richiamato nel provvedimento)

    Richiamo tecnico relativo al rinvio normativo per i casi di sequestro e confisca particolari (art. 240‑bis) e alla conseguente individuazione del giudice competente.

Massime di principio

  • Verificare strettamente i termini perentori (art. 57 d.lgs. 159/2011): il mancato rispetto del termine di presentazione dell'istanza di ammissione al passivo comporta decadenza e inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, indipendentemente dal merito delle domande.
  • In procedimenti di confisca collegati a sequestro penale (art. 240‑bis c.p.), la competenza a decidere sulle opposizioni relative allo stato passivo spetta al giudice che ha disposto la confisca (o al giudice delegato designato), non automaticamente al Tribunale del riesame.
  • Se si contesta la valutazione della buona fede di un istituto di credito o la regolarità dell'istruttoria, è fondamentale introdurre e documentare tempestivamente tali elementi nella fase amministrativa/istruttoria e affrontare esplicitamente la questione procedurale (es. tempestività delle domande) nei gradi successivi.
  • Le questioni procedurali (termine perentorio, notifiche, decadenze) possono essere decisive e sopravanzare le valutazioni di merito: prima di impugnare, accertarsi che non sussistano vizi procedurali insanabili.
  • Quando si impugna, affrontare tutte le eccezioni sollevate nel grado precedente: non confontarsi con solo alcuni profili rischia di rendere il gravame inefficace se esiste una questione procedurale decisiva non superata.
  • Conservare e documentare tutte le prove dell'istruttoria creditizia (valutazioni di solvibilità, istruttorie interne, date e modalità di erogazione e notifiche) per dimostrare la buona fede e l'anteriorità dell'erogazione rispetto a misure ablative.

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