Cassazione Penale, Sentenza n. 4763/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La banca impugnava il decreto che aveva escluso dal passivo due crediti (un mutuo fondiario ipotecario e un prestito personale) nella procedura di confisca/consegna a seguito di sequestro a carico di Nicola Masciavè. I motivi di impugnazione erano: (1) vizio di competenza per cui la decisione sull'opposizione sarebbe dovuta spettare al Tribunale del riesame e non al GIP; (2) travisamento della prova e valutazione errata della capacità reddituale del debitore (sosteneva che la banca avesse valutato correttamente la solvibilità); (3) vizi di motivazione e violazione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011, tra cui l'anteriorità dell'erogazione del mutuo rispetto al sequestro e la buona fede nell'erogazione del prestito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la competenza a decidere spettasse al giudice che ha disposto la confisca (quindi il GIP in funzione di giudice delegato) e non al Tribunale del riesame, respingendo la prima eccezione. Ha poi rilevato che la domanda originaria di ammissione al passivo della banca era tardiva: l'avviso per il deposito delle istanze era perentorio (art. 57 d.lgs. 159/2011), il termine fissato era stato rispettivamente ricostruito e la banca aveva presentato l'istanza oltre i termini (riserva il 27/11/2023, presentazione effettiva 18/12/2023), con conseguente decadenza rilevabile d'ufficio. Poiché la tardività era questione decisiva e non contestata in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la banca è stata condannata al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la verifica e la formazione dello stato passivo nei procedimenti di prevenzione/conficsca; qui il decreto di esclusione dei crediti è stato adottato ai sensi di tale articolo.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Prevede un termine perentorio (non superiore a 60 giorni) per il deposito dell'istanza di ammissione al passivo; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tale termine renda l'istanza inammissibile per decadenza.
art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Richiamato dalla banca in relazione alla valutazione della buona fede e all'anteriorità dell'erogazione del credito rispetto al sequestro; la Corte non ha ritenuto risolutiva la censura perché la questione procedurale della tardività era decisiva.
Rilevante perché la confisca è stata disposta ai sensi di tale norma a seguito della sentenza definitiva; la competenza del giudice delegato in materia di stato passivo è collegata alla stessa procedura.
art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulle funzioni del giudice delegato (svolte dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro o dal giudice delegato nominato), utilizzata per chiarire la competenza a decidere sull'opposizione.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato per contrasto)
Richiamato dalla banca per sostenere che la fattispecie non è assimilabile e quindi che la competenza non dovesse spettare al GIP; la Corte ha escluso questa interpretazione.
art. 104b/S, comma lquater, disp. att. cod. proc. pen. (richiamato nel provvedimento)
Richiamo tecnico relativo al rinvio normativo per i casi di sequestro e confisca particolari (art. 240‑bis) e alla conseguente individuazione del giudice competente.
Massime di principio
- Verificare strettamente i termini perentori (art. 57 d.lgs. 159/2011): il mancato rispetto del termine di presentazione dell'istanza di ammissione al passivo comporta decadenza e inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, indipendentemente dal merito delle domande.
- In procedimenti di confisca collegati a sequestro penale (art. 240‑bis c.p.), la competenza a decidere sulle opposizioni relative allo stato passivo spetta al giudice che ha disposto la confisca (o al giudice delegato designato), non automaticamente al Tribunale del riesame.
- Se si contesta la valutazione della buona fede di un istituto di credito o la regolarità dell'istruttoria, è fondamentale introdurre e documentare tempestivamente tali elementi nella fase amministrativa/istruttoria e affrontare esplicitamente la questione procedurale (es. tempestività delle domande) nei gradi successivi.
- Le questioni procedurali (termine perentorio, notifiche, decadenze) possono essere decisive e sopravanzare le valutazioni di merito: prima di impugnare, accertarsi che non sussistano vizi procedurali insanabili.
- Quando si impugna, affrontare tutte le eccezioni sollevate nel grado precedente: non confontarsi con solo alcuni profili rischia di rendere il gravame inefficace se esiste una questione procedurale decisiva non superata.
- Conservare e documentare tutte le prove dell'istruttoria creditizia (valutazioni di solvibilità, istruttorie interne, date e modalità di erogazione e notifiche) per dimostrare la buona fede e l'anteriorità dell'erogazione rispetto a misure ablative.
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