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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4598/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere aplicata per capi relativi a acquisto e detenzione di cocaina a fini di spaccio (periodo 4 novembre-15 dicembre 2021). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge: contestata la valutazione del pericolo di recidiva nonostante il consistente lasso di tempo dai fatti; critica l'uso del rinvenimento di numerosi telefoni come elemento attestante la perdurante attività illecita (i telefoni sarebbero datati, non funzionanti, privi di SIM e riconducibili a familiari); si contesta la presunta insufficienza del quadro indiziario rispetto ai capi 3), 4) e 5), sostenendo assenza di partecipazione attiva nelle captazioni, assenza di contatti diretti con acquirenti, mancanza di prove di cessioni o pagamenti, assenza di riferimenti nelle intercettazioni e possibile uso personale della droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari, richiamando elementi probatori non solo di 'droga parlata' ma anche atti di polizia giudiziaria quali osservazioni e sequestri: consegne monitorate dall'indagato tramite il tramite Gangemi, rinvenimento di cocaina su soggetti usciti dall'abitazione del ricorrente dopo una consegna, riscontro del ricorrente trovato in possesso di cocaina dopo una consegna, modalità e importi delle operazioni che indicano quantità non modiche, e il rinvenimento di numerosi telefoni il 25 giugno 2024 che, non giustificati, sono stati considerati funzionali all'attività di spaccio e indice del perdurante pericolo di recidiva. Per queste ragioni i motivi del ricorso sono stati ritenuti infondati o aspecifici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per la sintesi dei motivi di ricorso; la Corte ne osserva l'osservanza formale nella esposizione dei motivi

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme richiamate dalla difesa per contestare la motivazione; la Corte ritiene che le operazioni di polizia giudiziaria e le captazioni siano state valutate correttamente

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in riferimento ai criteri di valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto i criteri applicati congrui

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa nella contestazione della motivazione; la Corte ritiene che la motivazione sia sufficiente e coerente con le risultanze

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del pericolo di recidiva sulla base degli elementi probatori

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le norme oggetto del capo d'imputazione per il concorso di persone nel reato; la valutazione della partecipazione è stata ritenuta sufficientemente supportata dagli elementi raccolti

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Normativa sostanziale sugli stupefacenti richiamata per i capi di imputazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari supportino l'imputazione di spaccio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La mera temporaneità dei fatti non esclude automaticamente il pericolo di recidiva: elementi recenti o rinvenimenti intervenuti successivamente (es. telefoni, sequestri) possono attestare attualità del pericolo se non giustificati dal difensore
  • La cosiddetta 'droga parlata' può essere significativa se corroborata da atti di polizia giudiziaria (osservazioni, sequestri, rinvenimenti diretti) e deve essere valutata nel contesto complessivo delle risultanze
  • Il rinvenimento di più telefoni, soprattutto se non spiegato, può essere interpretato come indice di attività di spaccio, specie se connesso a modalità investigative che mostrano consegne e pagamenti ricorrenti
  • Le critiche generiche alla insufficienza indiziaria sono deboli se il giudice di merito ha fornito un ragionamento coerente che integra intercettazioni, sequestri ed osservazioni; la difesa deve proporre specifiche contestazioni e alternative interpretative ai singoli elementi
  • In sede di riesame cautelare il giudice può fondare la misura su elementi indiziari complessivi che, pur non essendo singolarmente determinanti, congiuntamente delineano un quadro idoneo a giustificare le esigenze cautelari

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