Cassazione Penale, Sentenza n. 4594/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nelle Regioni Piemonte e Lombardia, applicata in relazione a un mandato di arresto europeo. Il ricorrente sosteneva di aver stipulato un contratto di lavoro come tecnico di cantiere che richiede libertà di movimento e flessibilità, di aver rispettato le prescrizioni per oltre un anno senza violazioni e che non sussisteva un pericolo concreto e attuale di fuga. Contestava inoltre violazione dell'art. 9, comma 4, legge 22/04/2005, n. 69
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. La Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale per insufficiente applicazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare nel tempo: la Corte di appello non ha spiegato perché il pericolo di fuga sarebbe mutato o aumentato qualora fosse accolta la richiesta di revoca/sostituzione, nonostante il ricorrente fosse già libero di muoversi in due regioni e non avesse mai trasgredito le prescrizioni. La Cassazione ha richiamato il dovere di valutare la misura in rapporto alla sua funzione cautelare e alla contemperazione dei diritti dell'interessato, con conseguente necessità di motivazione più puntuale nel nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 9, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69
Invocata dal ricorrente come parametro di legittimità della misura; la Corte ha considerato la questione nell'ambito della valutazione più ampia sulla persistenza del pericolo di fuga, ritenendo in concreto insufficiente la motivazione che giustificava il mantenimento dell'obbligo di dimora
Richiamato per il principio che le modalità di esecuzione delle misure cautelari devono salvaguardare i diritti delle persone sottoposte e permettere l'esercizio di diritti non incompatibili con le esigenze cautelari; la Cassazione lo usa per fondare il principio di adeguatezza e gradualità della misura nel tempo
Giurisprudenza: Sez. U., sent. 31/03/2011 (Khalil, Rv. 249324)
Richiamata quale principio consolidato secondo cui la misura cautelare deve restare proporzionata e adeguata per l'intera durata della sua applicazione; la Cassazione applica questo principio per censurare la motivazione della Corte di appello
Massime di principio
- La misura cautelare deve essere verificata non solo al momento della sua applicazione, ma per tutta la durata: il giudice deve accertare la persistenza delle condizioni che ne giustificano il mantenimento
- Il principio di adeguatezza e di gradualità impone che si scelga la misura meno gravosa che sia idonea a soddisfare le esigenze cautelari; va motivato perché le misure meno afflittive sarebbero insufficienti
- La semplice entità della pena astratta non basta a giustificare il mantenimento di una misura restrittiva se non è dimostrato un concreto e attuale pericolo di fuga
- La storia di compliance del soggetto (nessuna violazione delle prescrizioni) e la concreta libertà di movimento esercitata durante l'applicazione della misura sono elementi rilevanti da considerare in favore della revoca o mitigazione della misura
- Quando l'attività lavorativa richiede spostamenti improrogabili e flessibili, il giudice dovrebbe valutare forme di autorizzazione più flessibili (es. autorizzazioni per trasferte periodiche o modalità operative che consentano l'attività lavorativa) piuttosto che imporre procedure che rendono di fatto impossibile il lavoro
- Se la motivazione del mantenimento della misura è generica o non prova il rafforzamento del rischio di fuga rispetto alla situazione esistente, il provvedimento è annullabile e il giudice di merito dovrà riformulare il giudizio seguendo i principi indicati dalla Cassazione
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