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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4597/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il provvedimento del GIP; il ricorrente contestava la gravità indiziaria relativa al capo C90 (autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.) e chiedeva la valutazione di inutilizzabilità di una intercettazione ambientale (captazione del 20/10/2021, RIT 2130, effettuata su un'auto Audi Q3) che avrebbe costituito prova centrale. La difesa sosteneva genericità dell'imputazione, carenza di prova che i denari utilizzati provenissero dai reati presupposti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), illogicità delle conclusioni sulla contabilizzazione e sulle modalità di "pulizia" del denaro, e insufficienti motivazioni dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza cautelare e la dismissione delle risultanze probatorie basate sull'intercettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo, ha ritenuto il motivo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni formulato in modo generico e sollevato per la prima volta in cassazione, senza indicare i provvedimenti autorizzativi specifici e la motivazione concreta da censurare, così escludendo la verifica di profili fattuali non manifesti. Secondo, quanto alla gravità indiziaria sul capo C90, la questione era già stata affrontata e respinta dalla Corte in precedenti decisioni cautelari: la captazione in cui il Galluzzo illustra il meccanismo delle false fatturazioni e della "pulizia" del contante è stata ritenuta di forte valore probatorio; le contestazioni sulla documentazione contabile e sui movimenti bancari sono state ritenute parziali o insufficienti a superare il giudicato cautelare. Per tali ragioni le nuove censure non hanno fornito elementi nuovi idonei a mutare la valutazione cautelare. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma che incrimina l'autoriciclaggio; la Corte la applica come capo di imputazione (C90) e ritiene che le captazioni e la documentazione contabile forniscano gravi indizi in relazione a tale fattispecie.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma tra le fonti dei reati presupposti (traffico di stupefacenti) i cui proventi sarebbero stati reinvestiti, secondo l'accusa, nelle attività del ricorrente.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Previsione relativa ad specifiche fattispecie di traffico di stupefacenti (importazione, finanziamento ecc.) assunte come reati presupposto per l'autoriciclaggio contestato.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Riferimento alla norma che disciplina l'istanza del soggetto sottoposto a misura; nell'originaria fase il ricorrente aveva chiesto misure attenuate ex art. 299, oggetto dell'impugnazione.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alle autorizzazioni/intercettazioni; la Corte evidenzia però che le censure erano generiche e non hanno consentito la verifica di presunte illegittimità formali o sostanziali.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma processuale potenzialmente rilevante rispetto alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia specificato i vizi degli atti autorizzativi ai sensi di detta normativa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio di sintesi e formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare al ricorrente la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • Le censure sulla utilizzabilità di intercettazioni devono essere sollevate con precisione: indicare il decreto autorizzativo specifico e le motivazioni di illegittimità, altrimenti la Cassazione può non entrare nel merito per genericità o tardività.
  • La Corte di cassazione non reprende il sindacato di merito sui fatti identificativi dell'indagine quando le deduzioni sono generiche o non introducono elementi nuovi rispetto al giudicato cautelare.
  • Le ammissioni o spiegazioni rilevanti contenute in captazioni (anche colloqui privati) possono costituire indizio grave e determinante se prescindono soltanto da meri rilievi contabili parziali.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare fondata su presunte ricostruzioni contabili è necessario produrre elementi probatori nuovi e specifici (es. consulenza contabile, tracciamento dei flussi finanziari, documentazione integrativa) che contestino puntualmente le deduzioni dell'accusa.
  • Se su un punto di gravità indiziaria esistono già precedenti decisioni cautelari che hanno confermato la valutazione, il rimedio in cassazione richiede elementi di novità e non semplici riproposizioni delle stesse obiezioni.
  • Le contestazioni di genericità dell'imputazione hanno rilievo limitato se non sono accompagnate da indicazioni concrete di come la genericità abbia pregiudicato la difesa o reso impossibile la contestazione dei fatti.

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