Cassazione Penale, Sentenza n. 4597/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello cautelare avverso il provvedimento del GIP; il ricorrente contestava la gravità indiziaria relativa al capo C90 (autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.p.) e chiedeva la valutazione di inutilizzabilità di una intercettazione ambientale (captazione del 20/10/2021, RIT 2130, effettuata su un'auto Audi Q3) che avrebbe costituito prova centrale. La difesa sosteneva genericità dell'imputazione, carenza di prova che i denari utilizzati provenissero dai reati presupposti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), illogicità delle conclusioni sulla contabilizzazione e sulle modalità di "pulizia" del denaro, e insufficienti motivazioni dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza cautelare e la dismissione delle risultanze probatorie basate sull'intercettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo, ha ritenuto il motivo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni formulato in modo generico e sollevato per la prima volta in cassazione, senza indicare i provvedimenti autorizzativi specifici e la motivazione concreta da censurare, così escludendo la verifica di profili fattuali non manifesti. Secondo, quanto alla gravità indiziaria sul capo C90, la questione era già stata affrontata e respinta dalla Corte in precedenti decisioni cautelari: la captazione in cui il Galluzzo illustra il meccanismo delle false fatturazioni e della "pulizia" del contante è stata ritenuta di forte valore probatorio; le contestazioni sulla documentazione contabile e sui movimenti bancari sono state ritenute parziali o insufficienti a superare il giudicato cautelare. Per tali ragioni le nuove censure non hanno fornito elementi nuovi idonei a mutare la valutazione cautelare. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma che incrimina l'autoriciclaggio; la Corte la applica come capo di imputazione (C90) e ritiene che le captazioni e la documentazione contabile forniscano gravi indizi in relazione a tale fattispecie.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma tra le fonti dei reati presupposti (traffico di stupefacenti) i cui proventi sarebbero stati reinvestiti, secondo l'accusa, nelle attività del ricorrente.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Previsione relativa ad specifiche fattispecie di traffico di stupefacenti (importazione, finanziamento ecc.) assunte come reati presupposto per l'autoriciclaggio contestato.
art. 299 cod. proc. pen.
Riferimento alla norma che disciplina l'istanza del soggetto sottoposto a misura; nell'originaria fase il ricorrente aveva chiesto misure attenuate ex art. 299, oggetto dell'impugnazione.
art. 267 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alle autorizzazioni/intercettazioni; la Corte evidenzia però che le censure erano generiche e non hanno consentito la verifica di presunte illegittimità formali o sostanziali.
art. 271 cod. proc. pen.
Norma processuale potenzialmente rilevante rispetto alle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia specificato i vizi degli atti autorizzativi ai sensi di detta normativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come criterio di sintesi e formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare al ricorrente la sanzione di euro 3.000.
Massime di principio
- Le censure sulla utilizzabilità di intercettazioni devono essere sollevate con precisione: indicare il decreto autorizzativo specifico e le motivazioni di illegittimità, altrimenti la Cassazione può non entrare nel merito per genericità o tardività.
- La Corte di cassazione non reprende il sindacato di merito sui fatti identificativi dell'indagine quando le deduzioni sono generiche o non introducono elementi nuovi rispetto al giudicato cautelare.
- Le ammissioni o spiegazioni rilevanti contenute in captazioni (anche colloqui privati) possono costituire indizio grave e determinante se prescindono soltanto da meri rilievi contabili parziali.
- Per impugnare con successo una misura cautelare fondata su presunte ricostruzioni contabili è necessario produrre elementi probatori nuovi e specifici (es. consulenza contabile, tracciamento dei flussi finanziari, documentazione integrativa) che contestino puntualmente le deduzioni dell'accusa.
- Se su un punto di gravità indiziaria esistono già precedenti decisioni cautelari che hanno confermato la valutazione, il rimedio in cassazione richiede elementi di novità e non semplici riproposizioni delle stesse obiezioni.
- Le contestazioni di genericità dell'imputazione hanno rilievo limitato se non sono accompagnate da indicazioni concrete di come la genericità abbia pregiudicato la difesa o reso impossibile la contestazione dei fatti.
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