Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che ha riformato il proscioglimento di primo grado dichiarando la responsabilità per il reato di danneggiamento di un'autovettura; dedotte violazioni processuali e di diritto tra cui: errata individuazione del giudice del rinvio (presunta mancata osservanza della trasmissione degli atti al Tribunale monocratico ai sensi dell'art. 623 disp. att. cod. proc. pen.), omesso esame delle note difensive (art. 178, lett. c), contestazione sulla qualificazione del luogo del fatto (art. 635 cod. pen.) e censure sul trattamento sanzionatorio
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che il ricorso del Procuratore generale era per saltum e che, pertanto, il rinvio doveva essere deciso dal giudice d'appello secondo l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.; ha stabilito che la qualificazione giuridica dei fatti era già definita dalla pronuncia rescindente (art. 627 cod. proc. pen.) e non poteva essere nuovamente criticata; ha ritenuto generica la censura sulla pena e valida la motivazione del giudice di merito; ha escluso che le note difensive contenessero censure ammissibili in sede rescissoria, quindi nulla da valutare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 623 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa quale norma che impone la trasmissione degli atti al Tribunale monocratico dopo annullamento di una sentenza emessa da quel tribunale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il rinvio era corretto all'organo di appello in presenza di ricorso per saltum del Procuratore generale
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo del giudice di rispondere alle deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto che le deduzioni non fossero idonee a incidere sulla decisione di merito dopo la pronuncia rescindente
Richiamata dalla difesa in ordine alla configurazione del danno su cosa esposta alla pubblica fede e alla qualificazione del luogo; la Corte ha ritenuto che la questione di qualificazione non potesse essere nuovamente discussa dopo il principio di diritto dettato dalla sentenza rescindente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come titolo formale per articolare i motivi di ricorso; non ha prodotto effetti favorevoli al ricorrente
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che, in caso di annullamento a seguito di ricorso per saltum del Pubblico ministero, il rinvio va al giudice di secondo grado (Corte d'appello), come effettivamente avvenuto
Applicata per affermare che la qualificazione giuridica dei fatti stabilita dalla sentenza rescindente non può essere messa in discussione nel nuovo giudizio
Richiamata come criterio di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito richiamando elementi rilevanti quali intensità del dolo, entità del danno e precedenti
Citata per distinguere il tipo di proscioglimento non rientrante nel modello che impedisce l'appello del Pubblico ministero, confermando l'appellabilità della sentenza di primo grado nel caso concreto
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio dopo un ricorso per saltum del Procuratore generale, il giudice competente per il nuovo esame è la Corte d'appello, non il Tribunale monocratico, quando la sentenza di primo grado era appellabile
- La qualificazione giuridica dei fatti fissata da una pronuncia rescindente vincola il giudice del rinvio: questioni già risolte dalla Cassazione non possono essere riaperte dal giudice di merito
- Le censure processuali devono essere pertinenti e ammissibili nel tipo di giudizio instaurato; argomenti che verrebbero esclusi dal sindacato rescissorio non richiedono risposta dettagliata dal giudice di appello
- La determinazione della pena nel range edittale è soggetta a ampia discrezionalità del giudice di merito e può essere cassata in sede di legittimità solo per carenza o insufficienza della motivazione
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda se sussistono ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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