Cassazione Civile, Ordinanza n. 14860/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo relativo a terreni già gravati da uso civico e poi sdemanializzati per consentire lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Toce. L'ente proprietario dei terreni ha chiesto al giudice la determinazione dell'indennità di esproprio, sostenendo che il valore dovesse essere molto più elevato di quello provvisoriamente offerto nell'atto ablatorio, e quantificando la propria pretesa in base a un valore al metro quadrato di 51,30 euro, oltre a una somma per l'occupazione temporanea. La controparte aveva invece determinato un'indennità provvisoria di euro 32.186,00, corrispondente a circa 3,50 euro/mq, ritenendo le aree non edificabili e valutabili come terreni agricoli. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la domanda fosse sin dall'origine volta alla determinazione giudiziale definitiva dell'indennizzo, in presenza di sola stima provvisoria, e che pertanto il giudice di merito, dopo aver escluso la tardività dell'azione, non avrebbe dovuto sostanzialmente limitarsi a una valutazione da opposizione alla stima ma avrebbe dovuto liquidare l'indennità in via definitiva sulla base della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'inquadramento della domanda come azione di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio, proposta in assenza di stima definitiva, e ha rilevato che la Corte d'appello aveva comunque esaminato il merito e condiviso le conclusioni della CTU, determinando l'indennità nel medesimo importo già indicato nel decreto di esproprio e nella determinazione regionale, ossia euro 32.186,00. La Suprema Corte ha quindi escluso che vi fosse l'errore di diritto denunciato, osservando che la distinzione tra azione di determinazione e opposizione alla stima dipende dall'esistenza o meno di una stima definitiva; nel caso concreto, essendo pacifico che tale stima definitiva mancasse, il termine decadenziale di 30 giorni non era applicabile. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001
distingue tra azione di determinazione dell'indennità, esperibile in assenza di stima definitiva, e opposizione alla stima, proponibile solo quando l'indennità definitiva sia stata determinata
art. 22-bis del d.P.R. n. 327 del 2001
consente l'emanazione del decreto di esproprio con offerta dell'indennità provvisoria
artt. 23, 27 e 29 del d.P.R. n. 327 del 2001
sono richiamati per spiegare che la sequenza fisiologica è offerta provvisoria e poi stima definitiva, mentre il termine per l'opposizione decorre in relazione alla stima definitiva o al decreto che la recepisca
art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011
il termine di 30 giorni per proporre opposizione alla stima decorre solo se l'indennità definitiva è già stata determinata; non opera nell'azione di determinazione giudiziale in presenza di sola indennità provvisoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto dal ricorrente per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto o inammissibilità, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento espropriativo, la tutela giudiziale del proprietario varia a seconda che esista o meno una stima definitiva: in assenza di stima definitiva si propone azione di determinazione dell'indennità; solo in presenza di stima definitiva è esperibile l'opposizione alla stima.
- Il termine decadenziale di 30 giorni previsto per l'opposizione alla stima non si applica quando il giudizio abbia ad oggetto la mera determinazione dell'indennità in presenza di una sola offerta provvisoria.
- Il giudice di merito, investito della domanda di determinazione giudiziale dell'indennità, deve accertare il valore del bene secondo i criteri legali e fattuali rilevanti, potendo aderire alle conclusioni della consulenza tecnica e alle risultanze istruttorie.
- Ai fini della stima dell'indennità, la qualificazione urbanistica formale non è sempre decisiva quando risulti contrastata dalla concreta natura del bene e dalle condizioni geomorfologiche che ne escludano l'edificabilità; in tale ipotesi può trovare applicazione il criterio del valore agricolo.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando censura, sotto veste di violazione di legge, una valutazione di merito che la sentenza impugnata ha comunque risolto coerentemente con la disciplina applicabile e con gli accertamenti compiuti.
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