Cassazione Civile, Ordinanza n. 14822/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un soggetto che aveva proposto opposizione. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto, ma aveva comunque condannato l'opponente al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta. In appello, il debitore aveva contestato, tra l'altro, che il primo giudice avesse oltrepassato i limiti della domanda e che, una volta riconosciuta la prescrizione dell'azione cartolare sui titoli posti a fondamento del monitorio, non potesse desumersi dagli stessi una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; inoltre aveva dedotto un'omessa pronuncia sulla domanda/questione di ripetizione di quanto eventualmente pagato. La Corte d'appello ha ritenuto che assegni e cambiali, privi di valore cartolare, valessero tra le parti come promessa di pagamento, con presunzione iuris tantum dell'esistenza e permanenza del rapporto sottostante, e ha giudicato non provata la diversa ricostruzione del debitore, valorizzando anche elementi tratti da precedenti decisioni richiamate dalle parti. In cassazione il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per mancato esame del motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla ripetizione e per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse esaminato solo apparentemente il secondo motivo di appello e non avesse esplicitato le ragioni del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come omessa pronuncia e motivazione apparente, si fondasse anche su atti e documenti esterni alla sentenza e, quindi, non integrasse un vizio motivazionale testuale rilevabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che lo svolgimento del motivo rivelava una sostanziale critica al merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte d'appello, non scrutinabile come error in procedendo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I titoli privi di valore cartolare, nei rapporti tra emittente e prenditore, possono essere considerati promessa di pagamento, con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza, validità e persistenza del rapporto obbligatorio sottostante; incombe al debitore provare l'inesistenza, la nullità originaria o l'estinzione del credito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La motivazione apparente e le altre anomalie motivazionali rilevano come nullità della sentenza solo se emergono dal testo del provvedimento, senza necessità di confronto con gli atti di causa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La riformulazione della norma ha ricondotto al n. 4 le anomalie motivazionali testuali, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte.
È richiamato dal ricorrente come parametro del preteso vizio di omessa pronuncia, ma la Corte rileva che la censura, in realtà, mira a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è ammissibile in cassazione solo se il vizio è testuale e risulta dal solo contenuto della sentenza, senza necessità di integrare il ragionamento con atti o documenti del processo.
- Non può essere mascherata come vizio processuale una censura che, in sostanza, contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento del merito compiuto dal giudice di merito.
- Quando assegni o cambiali sono privi di efficacia cartolare, tra emittente e prenditore possono operare come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con presunzione relativa del rapporto sottostante e onere del debitore di dimostrarne l'inesistenza o l'estinzione.
- L'omessa pronuncia va distinta dalla motivazione insufficiente o apparente: la prima riguarda il mancato esame di una domanda o eccezione, mentre la seconda presuppone un difetto intrinseco della motivazione della decisione.
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