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Sentenza

Sentenza n. 729/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 273/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 aprile 2025, con cui è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione scolastica al relativo pagamento; - alla sentenza n. 644/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 30 ottobre 2025, con cui è stato riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la somma lorda di € 4.769,72 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre accessori come per legge, con conseguente condanna del Ministero a corrispondere quanto dovuto;

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza a due sentenze del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, aventi ad oggetto il beneficio economico per la formazione del personale docente e l'indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Ancona n. 273/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l'amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti, e n. 644/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla somma lorda di euro 4.769,72 per ferie non godute, oltre accessori. Le sentenze erano state regolarmente notificate ed erano passate in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle somme dovute. L'amministrazione scolastica si è costituita solo formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità del credito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione delle sentenze all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che l'amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alle due sentenze, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo verifica l'esecuzione del giudicato e ordina all'amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza concernente obblighi pecuniari della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale in base alla quale una delle sentenze passate in giudicato aveva riconosciuto al ricorrente il beneficio economico per la formazione del personale scolastico.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo giudiziale avente ad oggetto obblighi pecuniari della pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna l'amministrazione al pagamento o all'attribuzione di somme integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore e incaricato di adottare tutti gli atti contabili e organizzativi necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'amministrazione che, pur costituita formalmente, non contesti l'inadempimento né adduca ragioni ostative alla spettanza e all'azionabilità del credito non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il giudicato risulti inequivoco e non eseguito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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