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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27998/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto ammissibile l'intervento dei successori universali della ricorrente, avendo essi documentato la qualità di eredi e notificato l'atto alle controparti. Ha inoltre considerato rituale la rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Poiché le controricorrenti hanno accettato la rinuncia, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e non ha pronunciato sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (controparti)

La controversia

La controversia trae origine da una lite civile definita in primo grado dal Tribunale di Roma e poi in appello dalla Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla parte originariamente ricorrente. In cassazione, dopo la morte della ricorrente, i suoi successori universali si sono costituiti dichiarando di avere conciliato la lite con le controparti e hanno quindi depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio. Le controparti costituite hanno depositato atto di accettazione della rinuncia. La questione trattata dalla Corte riguarda soprattutto l'ammissibilità della costituzione dei successori universali nel giudizio di cassazione ai fini della prosecuzione del processo e della rinuncia, nonché la validità della rinuncia stessa e degli effetti estintivi in presenza dell'adesione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    La disciplina della successione nel processo è ritenuta applicabile anche al giudizio di cassazione, poiché non espressamente esclusa né incompatibile con le forme proprie del giudizio di legittimità.

  • art. 372 c.p.c.

    La qualità di successore a titolo universale deve essere allegata e documentata mediante le produzioni consentite in cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso depositata dai successori universali è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il successore a titolo universale di una parte già costituita può proseguire il processo, purché alleghi e documenti la propria qualità con le produzioni consentite e notifichi l'atto alla controparte, in modo da garantire il contraddittorio.
  • La costituzione del successore universale nel giudizio di legittimità, quando finalizzata alla prosecuzione del processo o alla rinuncia, assume natura sostanziale di intervento e richiede la partecipazione della controparte.
  • La rinuncia agli atti del giudizio in cassazione produce l'estinzione del processo quando sia rituale e sia accettata dalle controparti costituite.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, secondo quanto affermato nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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