Cassazione Penale, Ordinanza n. 22372/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e privi di specificità, non confrontandosi con le argomentazioni poste a base della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova per un fatto di detenzione/cessione di stupefacenti qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in continuazione ex art. 81 c.p., commesso il 26 giugno 2024. Nel ricorso sono stati dedotti, in modo sintetico, la mancanza di motivazione e la violazione di legge per il mancato proscioglimento, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze del tutto generiche e non correlate a una critica specifica delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato per la configurazione della continuazione tra i fatti o nell'ambito del medesimo disegno criminoso, quale dato della contestazione confermata nei precedenti gradi di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato come norma incriminatrice della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti oggetto di condanna.
Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità è fondata sulla mancanza di specificità dei motivi di ricorso.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La censura che si limiti a invocare, in modo astratto, mancanza di motivazione, violazione di legge, eccessività della pena o errore nella qualificazione giuridica, senza indicare puntuali passaggi della decisione gravata, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto assoluto di specificità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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