Cassazione Civile, Ordinanza n. 10484/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, da parte di una madre alla figlia, di un potere di operare sul proprio conto corrente. La figlia ha prelevato complessivamente 99.000 euro dal conto della madre e li ha poi versati sul proprio conto. La madre ha ritenuto indebita l’appropriazione e ha agito per ottenere la restituzione. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che fosse onere dell’attrice dimostrare l’esistenza e il contenuto di un mandato, così da provare che la figlia avesse travalicato i poteri conferiti; poiché tale prova non sarebbe stata fornita, la domanda è stata respinta. La decisione è stata poi riformata in sede di rinvio, dove la Corte d’appello ha qualificato la "delega" come procura/mandato e ha ritenuto che essa attribuisse il potere di agire sul conto, ma non quello di trattenere per sé le somme. La figlia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1703 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso procura e mandato e avrebbe dovuto accertare il contenuto del mandato e non della delega; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte invertito l’onere della prova, ponendo a carico della convenuta la dimostrazione che il mandato non autorizzasse l’appropriazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’effettiva esistenza e il contenuto del mandato, anche alla luce del ritardo con cui la madre aveva agito; 4) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., per asserita contraddittorietà tra il riconoscimento di un ampio potere di operare sul conto e il diniego del potere di trattenere le somme. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi e li ha ritenuti infondati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che procura e mandato non coincidono: la procura è atto unilaterale che attribuisce il potere di rappresentanza e di agire per conto altrui, mentre il mandato è un contratto che crea obblighi e diritti reciproci. Nella fattispecie risultava agli atti una procura, impropriamente chiamata delega, che consentiva alla figlia di operare sul conto della madre, ma non le attribuiva il diritto di appropriarsi delle somme. La Corte ha precisato che, anche ipotizzando l’esistenza di un mandato, il diritto del mandatario di trattenere per sé somme del mandante non rientra nel contenuto tipico del mandato; se tale diritto è dedotto, ovvero se si invoca un mandato in rem propriam, è il mandatario a doverne dare prova. Ne consegue che la madre, quale mandante, poteva limitarsi ad allegare l’appropriazione delle somme, mentre spettava alla figlia dimostrare un titolo che la autorizzasse a trattenerle. La Corte ha inoltre escluso l’omesso esame di fatti decisivi e la contraddittorietà della motivazione. Le spese sono state compensate per lo strettissimo vincolo familiare tra le parti. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il mandato è contratto distinto dalla procura: la procura attribuisce il potere di rappresentanza, mentre il mandato comporta un rapporto obbligatorio tra le parti; il potere di trattenere somme del mandante non si presume e richiede specifico titolo.
L’onere di provare il titolo che autorizzi il mandatario ad appropriarsi o trattenere somme del mandante grava su chi afferma tale diritto, non sul mandante che allega la sottrazione delle somme.
La motivazione non è viziata da contraddittorietà quando il giudice riconosce l’esistenza di una procura/mandato per operare sul conto ma ne nega l’idoneità a trasferire al procuratore il diritto di appropriarsi delle somme.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La procura è distinta dal mandato: la prima è un atto unilaterale attributivo del potere di rappresentanza, il secondo è un contratto che regola un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario.
- Chi agisce in giudizio allegando che un mandatario o procuratore si è appropriato di somme del rappresentato non deve provare che il rapporto fosse privo di autorizzazione in astratto, poiché il diritto del rappresentante a trattenere somme altrui non rientra nel contenuto tipico del mandato.
- Se viene dedotto un potere del mandatario di trattenere per sé somme del mandante, o un mandato in rem propriam, la prova di tale specifica attribuzione grava sul mandatario che ne invoca gli effetti.
- L’ampiezza dei poteri di operare su un conto corrente non implica, di per sé, il potere di appropriarsi delle somme ivi depositate, salvo specifica autorizzazione dimostrata da chi la invoca.
- Non sussiste vizio di motivazione quando il giudice, pur usando impropriamente la terminologia della "delega" o del mandato, ricostruisce correttamente il significato dell’atto in base al suo contenuto sostanziale.
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