Cassazione Civile, Ordinanza n. 07075/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite origina da un incendio verificatosi in un capannone di Scandicci nel quale erano custodite merci oggetto di un contratto di deposito. I depositanti agirono per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento nei confronti della società depositaria/affidataria del servizio. Quest’ultima chiamò in manleva la società che aveva affidato la custodia dei beni alla ricorrente; a sua volta la ricorrente chiamò altri soggetti, tra cui il gestore della manutenzione dell’immobile e la ditta esecutrice dei lavori che, secondo la ricostruzione difensiva, avrebbero causato o concorso a causare l’incendio. Il Tribunale accolse la domanda principale, riconobbe la responsabilità contrattuale della convenuta e condannò la ricorrente in manleva; escluse invece la domanda risarcitoria proposta nei confronti dei terzi chiamati, ritenendola non estesa automaticamente alle loro posizioni. In appello la ricorrente sostenne che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sussistente la sua responsabilità, mentre la responsabilità avrebbe dovuto essere ascritta ai terzi chiamati; dedusse inoltre che la domanda dei danneggiati si sarebbe dovuta estendere automaticamente anche a tali terzi. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente articolò quattro motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’asserita erronea dichiarazione di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità; 2) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza di appello, per avere da un lato escluso l’estensione automatica della domanda ai terzi e dall’altro confermato la condanna della ricorrente; 3) violazione dell’art. 300 c.p.c. per mancata interruzione del giudizio a seguito del decesso di una parte attrice; 4) violazione dell’art. 2051 c.c. e delle norme sull’affitto di azienda, contestando la qualificazione della propria responsabilità come responsabilità da cose in custodia e invocando il caso fortuito e i limiti derivanti dalla gestione dell’azienda affittata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato in ricorso i passaggi rilevanti dell’atto di appello necessari a verificare la doglianza sull’art. 342 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: non vi era contraddizione nella sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello aveva coerentemente escluso che i terzi fossero stati chiamati come responsabili automatici verso i danneggiati, distinguendo tale profilo dalla manleva chiesta nei loro confronti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell’interruzione non risultava specificamente devoluta in appello; comunque la censura sarebbe spettata, in linea di principio, alla parte colpita dall’evento interruttivo, non alla ricorrente, che non aveva neppure indicato un concreto pregiudizio. Il quarto motivo è stato respinto come non correlato alla ratio decidendi: la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, che aveva rilevato la mancanza di specifiche doglianze contro l’affermazione di responsabilità extracontrattuale della ricorrente quale custode; inoltre le deduzioni sul caso fortuito richiedevano un apprezzamento di merito, e la questione sull’affitto d’azienda era nuova e quindi inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
Il motivo di appello deve essere specifico; in cassazione, però, chi deduce la sua violazione deve riportare nel ricorso il contenuto dei motivi di gravame per consentire il controllo della Corte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Per il controllo del fatto processuale è necessario che gli atti rilevanti siano ritualmente prodotti e individuati.
La motivazione è censurabile solo se realmente apparente o mancante; nel caso concreto la sentenza non presentava tale vizio.
La motivazione deve essere intelligibile e coerente; la censura è stata ritenuta infondata perché la motivazione d’appello era logicamente coordinata.
Le norme sull’interruzione del processo tutelano la parte colpita dall’evento interruttivo; la doglianza non era proponibile dalla ricorrente in assenza di un suo specifico pregiudizio.
La censura sulla responsabilità da custodia è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione d’appello, che aveva valorizzato la mancata critica specifica in appello alla qualificazione del fatto come responsabilità da custodia.
Richiamato nel contesto della responsabilità del depositario; la Corte ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la reale base decisoria della sentenza impugnata.
La questione relativa all’affitto d’azienda è stata giudicata nuova e quindi non esaminabile in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti del godimento/gestione dell’azienda affittata; la Corte non ha esaminato il merito perché la censura era nuova.
Richiamato in ricostruzione della domanda di regresso verso i corresponsabili; la Corte d’appello aveva distinto il regresso dalla chiamata in manleva.
Indica il rito camerale seguito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorre il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia della violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede che il ricorrente trascriva o indichi con precisione il contenuto dei motivi di appello, poiché la Corte non può supplire a carenze di autosufficienza con una ricerca autonoma negli atti.
- La dedotta contraddittorietà della motivazione non sussiste quando il giudice di merito distingue correttamente tra l’estensione automatica della domanda dell’attore ai terzi e una domanda di manleva o regresso fondata su un rapporto diverso.
- Le censure relative all’omessa interruzione del processo sono, in linea di principio, riservate alla parte colpita dall’evento interruttivo e richiedono la dimostrazione di un concreto interesse e pregiudizio processuale.
- In cassazione non sono esaminabili doglianze nuove, né questioni di merito che presuppongano una rivalutazione dei fatti o delle prove, salvo che si denunci un vizio processuale specificamente e autosufficientemente dedotto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un profilo diverso o non decisivo, è inammissibile o comunque infondato.
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