Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il silenzio-rifiuto sulle richieste di rimborso di crediti IRPEG relativi ai periodi d’imposta 1981/1982 e 1984/1985, indicati nelle dichiarazioni dei redditi Modelli 760 del 1982 e del 1985. M. s.r.l. aveva sollecitato il pagamento con richieste del 25 novembre 2004 e del 22-26 luglio 2005; l’Agenzia non aveva provveduto. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 57/1/2009, depositata il 7 aprile 2009, aveva confermato il rigetto pronunciato dalla CTP di Milano, ritenendo che la comunicazione del 22 luglio 2005 fosse un semplice sollecito e che il silenzio-rifiuto sulla richiesta del 25 novembre 2004 fosse ormai definitivo, perché non impugnato. In cassazione la società ha contestato, in particolare, che fosse necessaria un’autonoma istanza di rimborso distinta dalla dichiarazione; ha inoltre dedotto vizi di motivazione e omessa pronuncia sulle questioni relative alla spettanza dei crediti e alla tardiva costituzione dell’Agenzia in primo grado.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi, precisando che l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi costituisce già istanza di rimborso e che il silenzio-rifiuto sulle richieste di pagamento, anche se intese come solleciti o reiterazioni, è impugnabile. Ha quindi ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, diversamente da quanto stabilito dalla CTR. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti: la Corte non ha deciso nel merito l’effettiva esistenza o spettanza dei crediti IRPEG né le ulteriori eccezioni processuali. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

    L’indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi vale come istanza di rimborso e sostituisce la distinta domanda prevista dall’art. 38; non è necessario presentare un’ulteriore richiesta per poter ottenere la restituzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g)

    Il diritto alla restituzione può dunque essere esercitato dal contribuente, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto (impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546 del 1992).

    Una volta trascorsi novanta giorni senza risposta all’istanza di rimborso contenuta nella dichiarazione, si forma un silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice tributario.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Il diritto alla restituzione può dunque essere esercitato dal contribuente, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza contenuta nella dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto (impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 546 del 1992), "fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto", come recita il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

    L’azione per ottenere il rimborso può essere esercitata fino alla prescrizione del diritto; per i crediti esposti in dichiarazione, la Corte richiama il termine ordinario decennale di prescrizione, che decorre dalla dichiarazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Pertanto, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, sulla decorrenza dell'ordinario termine di prescrizione decennale, cui l'azione volta al relativo recupero è sottoposta, non incidono nè il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis.

    I termini entro i quali l’Amministrazione deve effettuare il controllo cartolare della dichiarazione non limitano né fanno decorrere diversamente il diritto del contribuente al rimborso del credito dichiarato.

Massime di principio

  • Se il contribuente espone correttamente un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, tale indicazione vale già come istanza di rimborso: in linea generale non occorre presentare una domanda separata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
  • In assenza di risposta, trascorsi novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione si forma un silenzio-rifiuto impugnabile. Il contribuente può agire per il rimborso finché il diritto non è prescritto, secondo il termine ordinario decennale richiamato dalla decisione.
  • Una successiva comunicazione che sollecita il pagamento o richiama crediti già esposti in dichiarazione non perde rilevanza solo perché qualificata come sollecito o reiterazione: il silenzio dell’Amministrazione su tali richieste può essere impugnato, purché la pretesa di rimborso sia identificabile.
  • La decisione risolve l’ammissibilità dell’azione, non l’esistenza sostanziale del credito: in caso di rinvio, il giudice di merito deve ancora valutare la prova e la spettanza dei rimborsi richiesti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.