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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31616/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'agente della riscossione, assorbendo il ricorso incidentale condizionato della società. La decisione non è entrata nel merito della doglianza sulla notifica delle cartelle, perché ha rilevato d'ufficio la nullità della procura speciale e quindi il difetto di valida costituzione in giudizio dell'ente tramite avvocato del libero foro. Le spese sono state compensate integralmente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'agente della riscossione. In cassazione, l'agente della riscossione ha proposto un unico motivo denunciando violazione di norme sulla notificazione delle cartelle di pagamento, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto rituale la notifica eseguita a mezzo messo notificatore con consegna a familiari del destinatario, nonostante l'omessa produzione della ricevuta della raccomandata informativa. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. La Corte, tuttavia, ha esaminato in via pregiudiziale la validità della procura speciale conferita dall'ente al difensore del libero foro, ritenendola invalida perché mancante del presupposto legale che consente, nel giudizio di cassazione, il ricorso ad avvocati diversi dall'Avvocatura dello Stato senza specifica delibera motivata dell'ente nei casi richiesti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione vige un rapporto di regola ad eccezione: nel giudizio di cassazione il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato è la regola, mentre l'uso di avvocati del libero foro è consentito solo nei casi previsti e secondo i presupposti legali.
  • Quando l'ente si avvale di un avvocato del libero foro in ipotesi non ordinarie, la validità della procura presuppone l'esistenza del relativo titolo legittimante; in mancanza, la procura è invalida e ne deriva il difetto di valida costituzione in giudizio.
  • Il difetto di legittimazione processuale del difensore, perché dipendente da invalidità della procura ad litem, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, incluso il giudizio di cassazione.
  • La mancanza di una specifica delibera motivata dell'ente, nei casi in cui sia necessaria per derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, comporta la nullità del mandato alle liti e degli atti difensivi compiuti dal difensore privo di valida investitura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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