Cassazione Civile, Ordinanza n. 29355/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione dell’ICI dovuta per l’anno 2006, fondata su un precedente avviso di accertamento notificato nel 2012 e non impugnato. La società contribuente aveva contestato la legittimità della notifica dell’avviso di accertamento, deducendo che la spedizione era avvenuta a mezzo posta con busta e avviso di ricevimento propri delle notificazioni ex L. n. 890 del 1982, ma che l’atto era stato inviato al vecchio indirizzo della sede sociale, trasferita in precedenza, e che dall’avviso di ricevimento non risultavano né la qualità del consegnatario né l’indirizzo completo, essendo apposta solo una firma illeggibile. In Cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, sostenendo la nullità della notifica per incertezza assoluta sul luogo di recapito e sulla persona che aveva ricevuto l’atto. In via subordinata ha chiesto la sospensione del giudizio di legittimità per la pendenza di una querela di falso definita in primo grado ma non passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione del giudizio proposta per la prima volta in Cassazione, rilevando che un tale provvedimento esula dalla funzione della Corte di cassazione. Nel merito ha rigettato il ricorso, affermando che la notifica dell’avviso di accertamento, effettuata direttamente dall’ente impositore a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 L. n. 890 del 1982, era ritualmente eseguita. La Corte ha valorizzato la distinta di spedizione e l’avviso di ricevimento, nonché la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., osservando che, per le notifiche postali di atti tributari destinati a persone giuridiche, non è necessaria una relata specifica sulla persona del consegnatario e che la dichiarazione di ricezione da parte di chi sottoscrive l’avviso è sufficiente, salvo prova contraria della sua estraneità all’ente. La querela di falso è stata ritenuta inconferente rispetto al thema decidendum, perché l’accertamento richiesto non incideva sulla validità della notifica nei termini in cui era contestata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La notifica dell’avviso di accertamento effettuata direttamente dall’ente impositore mediante servizio postale rientra nella disciplina della notificazione a mezzo posta prevista per gli atti tributari.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
Per le persone giuridiche la consegna del plico può avvenire anche a persona addetta alla ricezione; la dichiarazione del consegnatario e la sottoscrizione dell’avviso fanno presumere l’esistenza dell’incarico, salvo prova contraria.
L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto dal destinatario, salvo prova dell’impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
L’attestazione dell’agente postale in ordine alla consegna del plico e al rapporto tra consegnatario e destinatario è assistita da fede privilegiata nei limiti dell’atto pubblico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento tributario eseguita direttamente dall’ente impositore a mezzo posta è valida secondo la disciplina della L. n. 890 del 1982 e non richiede, di regola, la redazione di una relata specifica sulla persona che ha ricevuto il plico.
- Quando la notifica è destinata a una persona giuridica, la consegna a chi dichiari di essere incaricato della ricezione è sufficiente a fondare la ritualità della notifica, salvo prova contraria dell’estraneità del consegnatario all’ente.
- L’indicazione del solo destinatario persona giuridica e la firma del ricevente sull’avviso di ricevimento possono bastare a ritenere perfezionata la notifica, essendo irrilevante, in mancanza di prova contraria, la mancata indicazione nominativa del consegnatario o l’assenza dell’indirizzo completo sull’avviso.
- La presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 c.c. opera anche in materia di notificazioni postali di atti tributari, ed è superabile soltanto con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- In Cassazione non è ammissibile chiedere per la prima volta la sospensione del giudizio di legittimità, poiché la Corte è chiamata soltanto a sindacare la legittimità della decisione impugnata e non a disporre provvedimenti estranei a tale funzione.
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