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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26815/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2023 che aveva respinto l'opposizione del ricorrente alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa al procedimento penale n. 3520/2020. La revoca era stata disposta in ragione della mancata comunicazione della variazione reddituale intervenuta nel 2022 pari a euro 5.911,39. Il ricorrente contestava che la revoca potesse essere disposta solo in presenza di variazioni reddituali rilevanti tali da escludere l'ammissione al beneficio e denunciava violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di forma/procedura: nelle controversie relative al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali del rito penale, pertanto il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca doveva essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento entro il termine di 20 giorni (artt. 582 e 583 c.p.p.). Il ricorrente aveva invece depositato il ricorso direttamente presso la Corte di Cassazione il 16/11/2023 e non presso la cancelleria dell'ufficio che aveva emesso l'ordinanza; tale violazione formale determina l'inammissibilità anche se il motivo di merito era stato discusso nelle memorie. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 112, lett. a)

    Disciplina le cause di revoca del patrocinio a spese dello Stato; il ricorrente sosteneva che la revoca può essere disposta solo in caso di sopravvenute variazioni reddituali rilevanti tali da escludere l'ammissione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, lett. d)

    Prevede l'obbligo di comunicare le variazioni reddituali rilevanti; la Procura generale ha richiamato questa norma per sostenere che l'obbligo di comunicare riguarda le sole variazioni rilevanti

  • Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento del motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge). La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale

  • Codice di procedura penale - artt. 582 e 583

    Stabiliscono le modalità e il termine per il deposito del ricorso in Cassazione nel rito penale (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). La Corte ha ritenuto applicabili queste regole al procedimento sul patrocinio a spese dello Stato

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiamato per l'integrazione dell'ipotesi di inammissibilità in relazione alle forme di cui all'art. 582 c.p.p.; conferma la natura procedurale della censura

  • Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1

    Norma citata nel ricorso riguardo alla regolamentazione delle impugnazioni; la Corte ha riaffermato che, nel procedimento per il gratuito patrocinio, si applicano le regole procedurali penali

  • Corte costituzionale - sent. n. 186/2000

    Citata in relazione alla valutazione della colpa: la Corte ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa che avrebbe escluso la sanzione pecuniaria, motivando la condanna alla somma

Massime di principio

  • Nelle controversie sul patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale: il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento entro i termini previsti (artt. 582 e 583 c.p.p.). Il deposito direttamente alla Corte di Cassazione può rendere il ricorso inammissibile.
  • La revoca del gratuito patrocinio per variazioni di reddito va valutata in relazione alla rilevanza della variazione stessa: secondo la normativa citata, rilevano le variazioni tali da escludere l'ammissione; l'obbligo di comunicare riguarda le variazioni reddituali rilevanti (art. 112 e art. 79 d.P.R. 115/2002).
  • Se si contesta la revoca per mancata comunicazione di variazioni reddituali, è fondamentale provare o che la variazione non era rilevante ai fini dei limiti di reddito, oppure che la comunicazione è stata effettuata; senza questo il giudice di merito può ritenere sussistente la causa di revoca.
  • Non si deve fare affidamento sulla semplice richiesta al giudice di inoltrare il fascicolo alla Corte di Cassazione: la prassi non sostituisce la forma prevista dalla legge per il deposito del ricorso, e la sua inosservanza può comportare l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
  • Il mancato rispetto delle regole procedurali può comportare, oltre alla inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria; pertanto, occorre cura particolare alla forma e ai termini processuali quando si impugna un provvedimento che riguarda il gratuito patrocinio.
  • Se l'obiettivo è ottenere riesame della revoca, assicurarsi preliminarmente della correttezza formale dell'impugnazione (termine e luogo di deposito) e predisporre documentazione probatoria che dimostri la non rilevanza della variazione reddituale o l'avvenuta comunicazione.

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