Cassazione Civile, Ordinanza n. 04290/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa per un rilevante importo, riferita a diverse cartelle di pagamento e a due avvisi di addebito. La contribuente aveva contestato, in sintesi, la mancata produzione in giudizio della documentazione attestante la notificazione di alcuni atti presupposti e aveva disconosciuto la conformità all’originale della documentazione prodotta per gli altri atti. In appello la CTR aveva respinto il gravame rilevando, tra l’altro, che prima dell’intimazione impugnata erano già state notificate due precedenti intimazioni relative agli stessi atti e che, quindi, eventuali vizi di notificazione delle cartelle e degli avvisi avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando quelle precedenti intimazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. In cassazione la ricorrente ha denunciato: (1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente dichiarato generico il disconoscimento della documentazione relativa alle notifiche, pur avendo essa contestato l’esistenza degli originali; (2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto provate le notifiche nonostante la dedotta mancata produzione della relativa documentazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure investivano solo alcune argomentazioni della CTR, senza aggredire un’ulteriore ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto dell’appello: la preclusione a far valere, contro l’intimazione di pagamento finale, vizi delle notifiche degli atti presupposti che avrebbero dovuto essere fatti valere con l’impugnazione delle precedenti intimazioni già notificate. Poiché la sentenza di merito era fondata su rationes autonome e non tutte impugnate, mancava interesse a censurare solo una parte della motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
viene richiamato come base normativa dell’intimazione di pagamento impugnata.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
i vizi delle notifiche degli atti presupposti avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando le precedenti intimazioni di pagamento, non potendo essere rimessi in discussione contro la successiva intimazione.
invocato dalla ricorrente per contestare l’efficacia della documentazione prodotta in copia o su supporto equivalente.
richiamato in tema di disconoscimento della conformità delle copie all’originale; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dalla carenza di interesse.
dedotto come violato per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia sul rilievo della mancata produzione documentale.
dedotto come violato per l’asserita valutazione di prove non ritualmente acquisite o comunque non dimostrate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica il vizio dedotto di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, oppure se le censure non risultano tutte fondate.
- Manca interesse a impugnare una decisione se il ricorrente aggredisce solo una delle plurime basi autonome della statuizione, lasciandone intatta un’altra che comunque regge il decisum.
- In tema di impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a cartelle o avvisi presupposti, i vizi della notificazione degli atti anteriori non possono essere fatti valere contro l’atto finale se avrebbero dovuto essere dedotti impugnando le precedenti intimazioni già notificate.
- Il disconoscimento della conformità delle copie ex art. 2719 c.c. e le contestazioni sulla prova delle notifiche non sono decisive, in cassazione, se la decisione di merito è comunque sorretta da una distinta preclusione processuale non specificamente censurata.
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