Cassazione Civile, Ordinanza n. 04694/2025 del 22/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2017 emesso dal Comune. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, con esito sfavorevole, e aveva poi proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'appello, sostenendo che il gravame fosse stato notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 26 novembre 2019 mentre l'appello era stato notificato il 13 ottobre 2020. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Verificati direttamente gli atti, ha accertato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 26 novembre 2019 e che, non essendo stata notificata, il termine per appellare era di sei mesi dalla pubblicazione, da computarsi tenendo conto anche della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Ha quindi concluso che il termine per proporre appello era spirato il 29 luglio 2020, mentre l'appello era stato notificato solo il 13 ottobre 2020. Ne è derivato che l'appello era tardivo e non poteva essere proposto. Per economia processuale, la Corte ha cassato la sentenza senza rinvio, dichiarando inammissibile l'appello della società contribuente. Ha inoltre condannato la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
È richiamato quale termine lungo per impugnare la sentenza non notificata.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Viene richiamato per l'applicazione delle norme processuali civili al processo tributario, nei limiti di compatibilità.
art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992
È applicato per affermare che, in mancanza di notificazione della sentenza, il termine per l'appello è di sei mesi dalla pubblicazione.
È richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
È richiamato in coordinamento con l'art. 83 DL 18/2020 per la disciplina della sospensione dei termini.
È applicato per cassare senza rinvio la sentenza quando l'impugnazione non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, se la sentenza di primo grado non è stata notificata, l'appello deve essere proposto entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, computato tenendo conto delle eventuali sospensioni legislative dei termini processuali.
- Quando dagli atti risulta con certezza la tardività dell'impugnazione, la Corte di cassazione può accertarla direttamente trattandosi di error in procedendo, senza necessità di ulteriori indagini di fatto.
- Se l'impugnazione era tardiva e quindi inammissibile, la cassazione può avvenire senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché il processo di appello non poteva essere validamente instaurato.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su una eccezione decisiva, come quella di tardività dell'appello, integra nullità della sentenza; tuttavia, per ragioni di economia processuale, la Cassazione può evitare il rinvio quando la questione sia definibile immediatamente nel merito o in rito.
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