Cassazione Penale, Sentenza n. 29136/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, deducendo molteplici vizi: per Imparato vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena dovuta a collaborazioni e riparazioni; per Cassese e Ciccarelli travisamento della prova e inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese (sostendole indagate per traffico di influenze illecite) e, in subordine, prescrizione di alcuni reati; per Garofano e Pagliuca violazione del contraddittorio per sospensione del controesame di un teste e carenze nella valutazione di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; per Mastrogiacomo contestazioni relative all'applicabilità della causa di non punibilità per ritrattazione, alla qualificazione del reato (art. 378 vs art. 379-bis), all'elemento soggettivo del favoreggiamento e alla non riconoscibilità della particolare tenuità (art. 131-bis).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi di Imparato, Cassese, Ciccarelli, Garofano e Pagliuca inammissibili in quanto manifestamente infondati e ha rigettato il ricorso di Mastrogiacomo. Sono state confermate le valutazioni di merito (doppia conforme), la responsabilità per le fattispecie riferite (tra cui millantato credito aggravato e favoreggiamento personale), e le relative statuizioni civili. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Imparato, Cassese, Ciccarelli, Garofano e Pagliuca sono stati altresì condannati al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; Imparato è stato inoltre condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
Riferita quale aggravante valutata congiuntamente alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza, alla luce del numero dei reati, del ruolo dell'imputato e dell'allarme sociale.
art. 346 cod. pen. (millantato credito)
I fatti anteriori alla novella sono stati valutati secondo la fattispecie storica del millantato credito; la persona "ingannata" va considerata persona offesa e le sue dichiarazioni utilizzabili come testimonianza.
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
legge 9 gennaio 2019, n. 3
La novella ha unificato e ampliato la disciplina, ma la Corte sottolinea la continuità normativa: per i fatti anteriori alla riforma il soggetto ingannato non era autore di reato e resta persona offesa.
Ha introdotto/modificato la fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis); la sentenza evidenzia che la riforma non priva di efficacia retroattiva la qualifica civile di chi all'epoca era persona offesa.
Riferita alla causa di non punibilità per ritrattazione: la Corte ha escluso che le ammissioni successive di Mastrogiacomo configurassero la ritrattazione richiesta dalla norma per escludere punibilità.
Norma richiamata rispetto al favoreggiamento personale; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo generico necessario per la fattispecie e ha confermato la condanna per favoreggiamento.
I ricorrenti hanno chiesto la riclassificazione in tale fattispecie ma la Corte ha ritenuto che la norma non si applica al soggetto sentito a sommarie informazioni; la richiesta è stata respinta.
Richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che le modalità, la gravità e le conseguenze ostassero al riconoscimento del beneficio, valida la motivazione di merito.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Richiesto dai difensori come criterio di valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che merito e appello abbiano adeguatamente valutato attendibilità e riscontri esterni.
Riferito all'esame di testi con procedimento speciale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità e i riscontri adottati dal giudice di merito.
Richiamato in tema di utilizzabilità delle deposizioni; la Corte ha ricordato che compressioni tardive del contraddittorio originano nullità relative e possono essere sanate se non tempestivamente eccepite.
Richiamato in tema di nullità relative per violazione del diritto di difesa e del controesame; la Corte ha osservato che la mancata tempestiva eccezione sanava la causa.
Richiamato per affermare che la riforma penale non incide retroattivamente sulla qualificazione civile del fatto: chi era persona offesa resta tale agli effetti civili.
Richiamato in relazione al principio che le vicende relative alla punibilità non incidono automaticamente sulla qualificazione civile dei fatti, salvo norme contrarie.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rilettura ampia dei fatti: saranno esaminate solo questioni di diritto o proposizioni che evidenzino vizi giuridici gravi; i motivi meramente ricostruttivi del fatto risultano inammissibili.
- Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (cd. "doppia conforme") la Cassazione esamina con maggiore rigore le doglianze, ritenendo la valutazione di merito difficilmente sindacabile.
- Le persone ingannate dal cosiddetto "venditore di fumo" per fatti anteriori alla legge n. 3/2019 conservano lo status di persone offese e le loro dichiarazioni sono valutabili come testimonianze; la riforma non retroagisce sulla qualificazione civile.
- Le dichiarazioni autoindizianti rese da soggetti non indagati sono utilizzabili nei confronti di terzi imputati; la garanzia di non autoincriminazione tutela il dichiarante ma non impedisce l'utilizzo contro altri.
- La mancata tempestiva eccezione di violazione del contraddittorio o di compressione del controesame può sanare la nullità relativa: l'eccezione tardiva è generalmente inefficace.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro prevalenza rispetto alle aggravanti è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo motivazioni illogiche o contraddittorie; equivalenza tra circostanze è legittima se motivata.
- La richiesta di declaratoria di prescrizione non può essere efficacemente coltivata se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza; l'inammissibilità impedisce l'esame della prescrizione.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede valutazione concreta delle modalità, gravità e conseguenze dell'azione: il mero status personale o la tardiva ritrattazione non sono necessariamente sufficienti.
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