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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29136/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, deducendo molteplici vizi: per Imparato vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena dovuta a collaborazioni e riparazioni; per Cassese e Ciccarelli travisamento della prova e inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese (sostendole indagate per traffico di influenze illecite) e, in subordine, prescrizione di alcuni reati; per Garofano e Pagliuca violazione del contraddittorio per sospensione del controesame di un teste e carenze nella valutazione di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; per Mastrogiacomo contestazioni relative all'applicabilità della causa di non punibilità per ritrattazione, alla qualificazione del reato (art. 378 vs art. 379-bis), all'elemento soggettivo del favoreggiamento e alla non riconoscibilità della particolare tenuità (art. 131-bis).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi di Imparato, Cassese, Ciccarelli, Garofano e Pagliuca inammissibili in quanto manifestamente infondati e ha rigettato il ricorso di Mastrogiacomo. Sono state confermate le valutazioni di merito (doppia conforme), la responsabilità per le fattispecie riferite (tra cui millantato credito aggravato e favoreggiamento personale), e le relative statuizioni civili. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Imparato, Cassese, Ciccarelli, Garofano e Pagliuca sono stati altresì condannati al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende; Imparato è stato inoltre condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile come liquidato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Riferita quale aggravante valutata congiuntamente alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza, alla luce del numero dei reati, del ruolo dell'imputato e dell'allarme sociale.

  • art. 346 cod. pen. (millantato credito)

    I fatti anteriori alla novella sono stati valutati secondo la fattispecie storica del millantato credito; la persona "ingannata" va considerata persona offesa e le sue dichiarazioni utilizzabili come testimonianza.

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    legge 9 gennaio 2019, n. 3

    La novella ha unificato e ampliato la disciplina, ma la Corte sottolinea la continuità normativa: per i fatti anteriori alla riforma il soggetto ingannato non era autore di reato e resta persona offesa.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Ha introdotto/modificato la fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis); la sentenza evidenzia che la riforma non priva di efficacia retroattiva la qualifica civile di chi all'epoca era persona offesa.

  • art. 376 cod. pen.

    Riferita alla causa di non punibilità per ritrattazione: la Corte ha escluso che le ammissioni successive di Mastrogiacomo configurassero la ritrattazione richiesta dalla norma per escludere punibilità.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma richiamata rispetto al favoreggiamento personale; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo generico necessario per la fattispecie e ha confermato la condanna per favoreggiamento.

  • art. 379-bis cod. pen.

    I ricorrenti hanno chiesto la riclassificazione in tale fattispecie ma la Corte ha ritenuto che la norma non si applica al soggetto sentito a sommarie informazioni; la richiesta è stata respinta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che le modalità, la gravità e le conseguenze ostassero al riconoscimento del beneficio, valida la motivazione di merito.

  • art. 192 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiesto dai difensori come criterio di valutazione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che merito e appello abbiano adeguatamente valutato attendibilità e riscontri esterni.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Riferito all'esame di testi con procedimento speciale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità e i riscontri adottati dal giudice di merito.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di utilizzabilità delle deposizioni; la Corte ha ricordato che compressioni tardive del contraddittorio originano nullità relative e possono essere sanate se non tempestivamente eccepite.

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di nullità relative per violazione del diritto di difesa e del controesame; la Corte ha osservato che la mancata tempestiva eccezione sanava la causa.

  • art. 11 disp. prel. cod. civ.

    Richiamato per affermare che la riforma penale non incide retroattivamente sulla qualificazione civile del fatto: chi era persona offesa resta tale agli effetti civili.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione al principio che le vicende relative alla punibilità non incidono automaticamente sulla qualificazione civile dei fatti, salvo norme contrarie.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una rilettura ampia dei fatti: saranno esaminate solo questioni di diritto o proposizioni che evidenzino vizi giuridici gravi; i motivi meramente ricostruttivi del fatto risultano inammissibili.
  • Quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado (cd. "doppia conforme") la Cassazione esamina con maggiore rigore le doglianze, ritenendo la valutazione di merito difficilmente sindacabile.
  • Le persone ingannate dal cosiddetto "venditore di fumo" per fatti anteriori alla legge n. 3/2019 conservano lo status di persone offese e le loro dichiarazioni sono valutabili come testimonianze; la riforma non retroagisce sulla qualificazione civile.
  • Le dichiarazioni autoindizianti rese da soggetti non indagati sono utilizzabili nei confronti di terzi imputati; la garanzia di non autoincriminazione tutela il dichiarante ma non impedisce l'utilizzo contro altri.
  • La mancata tempestiva eccezione di violazione del contraddittorio o di compressione del controesame può sanare la nullità relativa: l'eccezione tardiva è generalmente inefficace.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro prevalenza rispetto alle aggravanti è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo motivazioni illogiche o contraddittorie; equivalenza tra circostanze è legittima se motivata.
  • La richiesta di declaratoria di prescrizione non può essere efficacemente coltivata se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza; l'inammissibilità impedisce l'esame della prescrizione.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede valutazione concreta delle modalità, gravità e conseguenze dell'azione: il mero status personale o la tardiva ritrattazione non sono necessariamente sufficienti.

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