Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato (artt. 624, 625, comma 1, n. 4 e 61, comma 1, n. 7 c.p.). La difesa deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione dei canoni probatori con particolare riguardo al valore del riconoscimento fotografico (omessa descrizione preventiva, distanza temporale, camuffamento dell'autrice, mancato rispetto art. 213 c.p.p. e inefficacia della perizia antropometrica); 2) errata applicazione dell'aggravante della destrezza (art. 625 n.4) in contrasto con orientamenti di legittimità; 3) errata valutazione della recidiva; inoltre richiedeva l'estinzione del reato per remissione di querela sulla base di verbali depositati in fase successiva.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi delle censure già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello. Sul punto del riconoscimento fotografico la Corte ha confermato la piena utilizzabilità della ricognizione fotografica svolta in indagine, qualificandola prova atipica valutabile in base all'attendibilita' della dichiarazione della persona offesa e avvalorata dalle immagini di videosorveglianza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante della destrezza sulla base delle manovre della imputata finalizzate a distrarre la vittima. Ha condiviso la valutazione circa la recidiva sulla base dei numerosi precedenti specifici della ricorrente. Ha inoltre respinto la richiesta di estinzione per remissione di querela rilevando che la persona offesa non aveva mai formalmente sporto querela e quindi non era possibile una remissione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che definisce il reato di furto, richiamata come fattispecie principale contestata.
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Aggravante della destrezza: la Corte ha ritenuto integrata la circostanza in presenza di condotte finalizzate a distrarre e a eludere la sorveglianza della vittima, in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede abilita', astuzia o avvedutezza idonee a sorprendere o eludere la sorveglianza.
art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena in presenza di circostanze aggravanti, richiamata nella motivazione della condanna.
art. 213 cod. proc. pen.
Disciplina della ricognizione personale; la Corte ha precisato che la ricognizione fotografica svolta nelle indagini e' atipica e la sua efficacia probatoria non dipende necessariamente dalle formalita' previste per la ricognizione personale, ma dal valore della dichiarazione di chi riconosce.
art. 625, comma 3 cod. pen. (procedibilita' a querela)
Riferimento alla procedibilita' a querela per taluni furti; la Corte ha escluso l'applicazione della remissione di querela nel caso concreto perche' non era mai stata presentata querela.
artt. 192, 125 comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in tema di canoni valutativi della prova e motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua.
Sez. U, n. 34090/2017 (Quarticelli)
Giurisprudenza di riferimento sulla nozione di destrezza: la Corte ha applicato i principi secondo cui non e' sufficiente l'approfittare di una disattenzione non provocata, ma serve una condotta attiva e abile idonea a eludere la sorveglianza.
Sez. 6, n. 17103/2018 (Aouchini) e Sez. 5, n. 23090/2020 (Signorelli)
Orientamenti che qualificano il riconoscimento fotografico come prova atipica la cui rilevanza dipende dall'attendibilita' della dichiarazione di chi l'ha compiuta; la Corte li ha richiamati per ritenere utilizzabile la ricognizione anche senza le formalita' dell'art. 213 c.p.p.
Sez. U, n. 5859/2011 (Marciano) e Sez. F, n. 35526/2013
Principi sulla recidiva: il giudice deve valutare concretamente se i precedenti siano idonei a rilevare una maggiore pericolosita' e influire sul trattamento sanzionatorio; la Corte di merito ha fornito una motivazione ritenuta congrua in tal senso.
Sez. U, n. 40150/2018 (Salatino) e Sez. U, n. 24246/2004 (Chiasserini)
Principi sull'incidenza della declaratoria di inammissibilita' del ricorso rispetto a eventi successivi come la conversione in procedibilita' a querela o la remissione: la Corte ha ritenuto che l'inammissibilita' del ricorso precluda l'applicazione di rimedi successivi e che la remissione non possa operare se la querela non era stata mai proposta.
Corte Cost. n. 192/2017
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della recidiva e alla esigenza di motivazione circa l'incidenza dei precedenti sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La ricognizione fotografica effettuata durante le indagini costituisce una prova atipica: e' ammissibile anche in assenza delle formalita' di cui all'art. 213 c.p.p., ma il suo valore probatorio dipende dalla credibilita' della dichiarazione di chi riconosce e da eventuali elementi di corroborazione (es. videosorveglianza).
- L'aggravante della destrezza richiede condotte attive, astute o abilita' tali da eludere o attenuare la sorveglianza del detentore; non e' sufficiente il mero approfittare di una disattenzione non provocata.
- La recidiva deve essere valutata concretamente: il giudice deve motivare come i precedenti, per natura e temporalita', rendano il nuovo reato indice di maggiore pericolosita' e colpevolezza.
- La remissione di querela estingue il reato solo se sussiste una querela previamente proposta; una dichiarazione tardiva che dichiari la non volonta' di perseguire non puo' supplire a una querela mai presentata.
- In Cassazione le doglianze gia' esaminate e rigettate in sede di merito sono frequentemente ritenute reiterative e inammissibili se non introducono nuovi profili critici non valutati precedentemente.
- La presenza di immagini di videosorveglianza o altri elementi di riscontro rafforza l'efficacia probatoria del riconoscimento fotografico e puo' compensare carenze formali nella ricognizione.
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