Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, pur riducendo la pena rispetto al primo grado, ha confermato il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena. Il motivo denunciato era la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione, sostenendo che la Corte d'appello non si era pronunciata sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimità ha ritenuto che il ricorrente non si era confrontato con la motivazione concreta del primo giudice (il diniego della sospensione condizionale motivato dal fatto che l'imputato aveva già fruito del beneficio in due precedenti occasioni) e che quindi la censura era aspecifica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-bis
espressamente richiamate nella motivazione della pronuncia di merito
La normativa è stata richiamata in relazione al reato per cui l'imputato era stato dichiarato colpevole (guida in stato di ebbrezza con le specifiche aggravanti/criteri previsti dagli artt. citati); in Cassazione il tema centrale non è stata l'interpretazione sostanziale della norma penale ma la procedura di impugnazione circa l'assenza di adeguata contestazione della motivazione di diniego della sospensione condizionale.
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono confrontarsi esplicitamente con la motivazione concreta dei giudici di merito: affermazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili.
- Se il diniego della sospensione condizionale è fondato su fatti concreti (es. il beneficiario ha già usufruito della sospensione in precedenti occasioni), il ricorso deve spiegare perché tale motivazione sarebbe erronea o illogica, fornendo argomentazioni e riferimenti normativi o giurisprudenziali.
- Chi impugna deve indicare esattamente quale passaggio motivazionale si ritiene carente o contraddittorio e come ciò abbia inciso sul giudizio finale; non è sufficiente lamentare la mera assenza di parola sulla sospensione.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. somme versate alla cassa delle ammende): valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso mal fondato.
- Nelle ipotesi di beneficio già fruito più volte, la giurisprudenza tende a riconoscere ampia discrezionalità al giudice nel negare nuovamente la sospensione; occorre quindi strutturare bene la strategia difensiva se si vuole contestare tale discrezionalità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28793/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →