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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per plurimi furti in abitazione (consumati o tentati) sostenendo: 1) errore di applicazione delle aggravanti previste dagli artt. 625 nn.2 e 5 e dell'art. 61 n.5 c.p. (violenza sulle cose, concorso di almeno tre persone, minorata difesa); 2) omessa o insufficiente valutazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis c.p. (collaborazione per individuazione complici); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n.4 c.p.; per Alessio, inoltre, censura sulla mancata prova della sua partecipazione al fatto (art. 192 c.p.p. riferito all'art. 56 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte censure siano mera riproposizione delle stesse doglianze già respinte in appello, priva di critica specifica rispetto alla motivazione. Sul merito, la Corte ha ritenuto infondate le contestazioni: la violenza sulle cose (art. 625 n.2) è stata adeguatamente motivata constatando danni a persiane e rottura di una maniglia; la partecipazione di almeno tre persone (art. 625 n.5) è desumibile dagli accertamenti e dalla conformità delle pronunce; l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5) è applicabile anche per furti notturni quando sia dimostrato il vantaggio dalla assenza o dal sonno delle persone offese; l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis non è stata riconosciuta perché la collaborazione non è stata significativa o determinante rispetto a quanto già noto agli investigatori; le attenuanti generiche sono state legittimamente negate in presenza di precedenti e del ruolo dei ricorrenti; la tenuità del danno è stata esclusa poiché il danno materiale risultava non lieve (riparazioni/sostituzioni di strutture d'ingresso/areazione). Conseguentemente ricorsi inammissibili, condanna alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. (furto), nn. 2 e 5

    La Corte ha ritenuto ricorrente l'aggravante della violenza sulle cose (n.2) quando la condotta abbia provocato rottura o guasto compromettendo la funzionalità (es. persiane rotte, maniglia divelta) e ha ammesso la circostanza di concorso di almeno tre persone (n.5) sulla base degli elementi fattuali e della conformità delle pronunce di primo e secondo grado.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    L'aggravante per minorata difesa può ricavarsi dalla commissione del reato in orario notturno quando tale circostanza dia un vantaggio al colpevole (assenza o sonno delle vittime, pochi passanti), come motivatamente accertato dalla Corte territoriale.

  • art. 625-bis c.p. (attenuante speciale per collaborazione)

    Per il riconoscimento è richiesto un contributo collaborativo utile e concreto, determinante o significativamente utile per l'individuazione di complici o responsabili; la mera conferma di elementi già noti agli inquirenti non è sufficiente.

  • art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)

    Il giudice può concedere o negare le attenuanti generiche valutando i criteri dell'art. 133 c.p.; la decisione negativa non richiede un'analitica motivazione sotto ogni profilo, mentre chi ne chiede il riconoscimento deve far emergere gli elementi positivi che giustificano la mitigazione.

  • art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità)

    La tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia lievissimo, sia sotto il profilo del valore economico della cosa sia degli ulteriori effetti pregiudizievoli sulla vittima; danni che richiedono riparazioni o riguardano beni di non modesto valore escludono l'attenuante.

  • art. 192 c.p.p. in riferimento all'art. 56 c.p.

    La Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria (es. immagini di videosorveglianza che riprendono il ricorrente mentre forza la maniglia) sia congrua per affermare la partecipazione e, in caso di elementi che dimostrino l'evento idoneo a introdursi nel locale, la condotta può essere valutata come tentativo.

  • art. 133 c.p. (criteri per determinazione della pena)

    Rilevato come il giudice, nel valutare le attenuanti generiche, debba motivare la meritevolezza della mitigazione secondo i criteri dell'art. 133; la Corte territoriale ha applicato correttamente tale valutazione nel negare le attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile riproporre pedissequamente le stesse doglianze già esaminate e motivate in appello senza confutare criticamente i ragionamenti del giudice di merito; il ricorso deve evidenziare specifici profili di diritto o vizi di motivazione.
  • L'aggravante per violenza sulle cose si realizza quando l'uso di energia fisica causa rottura, guasto o mutamento di funzione di parti essenziali (es. persiane, maniglie); occorre valutazione fattuale che il giudice di merito è tenuto a motivare.
  • La minorata difesa per commissione notturna può di per sé concorrere se è dimostrato che l'orario ha agevolato la consumazione del reato (assenza delle vittime, minore presenza di testimoni).
  • Per ottenere l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis è necessario dimostrare una collaborazione effettivamente utile e determinante per le indagini; la semplice conferma di elementi noti non basta.
  • Le attenuanti generiche richiedono che il richiedente mostri elementi positivi che giustifichino la mitigazione; il rigetto deve essere adeguatamente motivato in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p., ma non necessita di analitica confutazione di ogni possibile argomentazione.
  • La circostanza della tenuità del danno va valutata considerando non solo il valore della cosa sottratta ma anche le spese e le conseguenze materiali derivanti dal danno; danni che comportano riparazioni significative escludono la tenuità.

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