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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/01/2022 che li aveva in parte riformati rispetto al Tribunale di Pavia: entrambi erano stati ritenuti responsabili di furti di derrate alimentari dal padiglione mensa-cucina del Policlinico San Matteo (con aggravanti per il fatto commesso in stabilimento pubblico e per abuso di relazioni di prestazione d'opera). Lomuscio contestava l'insussistenza di spossessamento e la mancanza di riscontri oggettivi (sosteneva che le operazioni filmate fossero compatibili con la destinazione interna delle derrate), chiedeva il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Amelio deduceva motivi sostanzialmente coincidenti rispetto al capo a lui ascritto. Entrambi sollevavano anche vizio di motivazione e violazione del principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero in sostanza le stesse ragioni già dedotte e respinte in appello e che molte questioni fossero ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Sul merito la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello era logica e congrua: le riprese video, le pratiche di occultamento e le altre emergenze probatorie comprovavano la sottrazione e l'uscita delle merci dall'ospedale; le quantità e la natura degli alimenti (anche carne, affettati, formaggi, olio) non consentivano di riconoscere l'attenuante di speciale tenuità; il ruolo fiduciario dei due imputati e il loro inserimento nel contesto criminoso giustificavano il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di euro 3.000 alla parte civile, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato per il concorso di persone nei reati di furto: i comportamenti commessi in concorso sono stati ritenuti integranti il concorso nella realizzazione del disegno criminoso.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sulla sottrazione di cose in stabilimenti o uffici pubblici; è stata utilizzata per inquadrare i furti commessi nell'ambito del nosocomio come reati pertinenti alla pubblica struttura.

  • art. 625, n. 7 (e n.6) cod. pen.

    Le aggravanti previste dall'art. 625 (tra cui il fatto commesso su cose esistenti in stabilimento pubblico e l'abuso di relazioni di prestazione d'opera) sono state invocate per aumentare la gravità del fatto; in sede di appello è stata esclusa l'aggravante di cui al n.6 ma confermate altre aggravanti ritenute pregnanti.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    Richiamata come riferimento alle circostanze aggravanti connesse all'abuso di relazioni di lavoro; usata per qualificare la posizione fiduciaria degli imputati come elemento aggravante.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente per contestare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ricordato che la ricostruzione probatoria e la valutazione delle prove competono al giudice di merito e non possono essere riformulate in cassazione se la motivazione è logica e congrua.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità": la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede che il danno sia lievissimo anche sotto il profilo degli effetti sul soggetto passivo; nel caso, la presenza di alimenti di valore non trascurabile e i relativi effetti hanno escluso l'attenuante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che la valutazione sulla loro prevalenza richiede che il giudice espliciti l'analisi dei criteri di legge (art. 133 c.p.) e che, una volta motivate le ragioni di diniego, la decisione non è sindacabile in cassazione se logica e congrua.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato questi criteri come riferimento che il giudice di merito deve valutare e menzionare quando decide sull'applicazione/ preminenza delle attenuanti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito probatorio: se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua, le critiche che sostanzialmente chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • La riproduzione in cassazione di motivi già proposti e motivatamente respinti in appello può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) richiede che il pregiudizio sia lievissimo anche considerando gli effetti sul danneggiato; la semplice piccola quantità non è automaticamente sufficiente se la natura e l'effetto del bene sottratto non sono trascurabili.
  • Le attenuanti generiche non possono essere concesse di principio: il giudice che le riconosce deve motivare positivamente la meritevolezza della diminuzione della pena; viceversa il diniego non richiede un'analisi esaustiva di ogni possibile profilo ma deve risultare coerente coi criteri di legge (art.133 c.p.).
  • Il ruolo fiduciario e l'abuso delle relazioni di lavoro costituiscono elementi che possono prevalere sulle attenuanti e configurare aggravanti rilevanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

Testo integrale

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