Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/01/2022 che li aveva in parte riformati rispetto al Tribunale di Pavia: entrambi erano stati ritenuti responsabili di furti di derrate alimentari dal padiglione mensa-cucina del Policlinico San Matteo (con aggravanti per il fatto commesso in stabilimento pubblico e per abuso di relazioni di prestazione d'opera). Lomuscio contestava l'insussistenza di spossessamento e la mancanza di riscontri oggettivi (sosteneva che le operazioni filmate fossero compatibili con la destinazione interna delle derrate), chiedeva il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti. Amelio deduceva motivi sostanzialmente coincidenti rispetto al capo a lui ascritto. Entrambi sollevavano anche vizio di motivazione e violazione del principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero in sostanza le stesse ragioni già dedotte e respinte in appello e che molte questioni fossero ricostruzioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Sul merito la Corte ha confermato che la motivazione della Corte d'appello era logica e congrua: le riprese video, le pratiche di occultamento e le altre emergenze probatorie comprovavano la sottrazione e l'uscita delle merci dall'ospedale; le quantità e la natura degli alimenti (anche carne, affettati, formaggi, olio) non consentivano di riconoscere l'attenuante di speciale tenuità; il ruolo fiduciario dei due imputati e il loro inserimento nel contesto criminoso giustificavano il diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di euro 3.000 alla parte civile, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Applicato per il concorso di persone nei reati di furto: i comportamenti commessi in concorso sono stati ritenuti integranti il concorso nella realizzazione del disegno criminoso.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sulla sottrazione di cose in stabilimenti o uffici pubblici; è stata utilizzata per inquadrare i furti commessi nell'ambito del nosocomio come reati pertinenti alla pubblica struttura.
art. 625, n. 7 (e n.6) cod. pen.
Le aggravanti previste dall'art. 625 (tra cui il fatto commesso su cose esistenti in stabilimento pubblico e l'abuso di relazioni di prestazione d'opera) sono state invocate per aumentare la gravità del fatto; in sede di appello è stata esclusa l'aggravante di cui al n.6 ma confermate altre aggravanti ritenute pregnanti.
art. 61, n. 11 cod. pen.
Richiamata come riferimento alle circostanze aggravanti connesse all'abuso di relazioni di lavoro; usata per qualificare la posizione fiduciaria degli imputati come elemento aggravante.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente per contestare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ricordato che la ricostruzione probatoria e la valutazione delle prove competono al giudice di merito e non possono essere riformulate in cassazione se la motivazione è logica e congrua.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante del "danno patrimoniale di speciale tenuità": la Corte ha confermato che la sua applicazione richiede che il danno sia lievissimo anche sotto il profilo degli effetti sul soggetto passivo; nel caso, la presenza di alimenti di valore non trascurabile e i relativi effetti hanno escluso l'attenuante.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che la valutazione sulla loro prevalenza richiede che il giudice espliciti l'analisi dei criteri di legge (art. 133 c.p.) e che, una volta motivate le ragioni di diniego, la decisione non è sindacabile in cassazione se logica e congrua.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato questi criteri come riferimento che il giudice di merito deve valutare e menzionare quando decide sull'applicazione/ preminenza delle attenuanti.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito probatorio: se la motivazione del giudice di merito è logica e congrua, le critiche che sostanzialmente chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- La riproduzione in cassazione di motivi già proposti e motivatamente respinti in appello può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) richiede che il pregiudizio sia lievissimo anche considerando gli effetti sul danneggiato; la semplice piccola quantità non è automaticamente sufficiente se la natura e l'effetto del bene sottratto non sono trascurabili.
- Le attenuanti generiche non possono essere concesse di principio: il giudice che le riconosce deve motivare positivamente la meritevolezza della diminuzione della pena; viceversa il diniego non richiede un'analisi esaustiva di ogni possibile profilo ma deve risultare coerente coi criteri di legge (art.133 c.p.).
- Il ruolo fiduciario e l'abuso delle relazioni di lavoro costituiscono elementi che possono prevalere sulle attenuanti e configurare aggravanti rilevanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
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