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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22211/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini promossa nel 1982 contro il proprietario di un fondo confinante, per dedotta occupazione di terreni mediante manufatto e coltivazioni. Nel corso del primo giudizio emerse la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della moglie del convenuto, comproprietaria del fondo; il processo fu poi riassunto nel 2010 dagli eredi dell'originario attore. Il tribunale, nel 2019, rigettò le domande attoree e accolse la riconvenzionale di usucapione dei convenuti, ritenendo maturata l'usucapione sia per il convenuto originario sia per la comproprietaria pretermessa, e negando l'accessione invertita per difetto di prova della buona fede. La corte d'appello riformò invece la decisione, ritenendo che l'atto del 2010 fosse una tempestiva riassunzione del processo e che la domanda del 1982 avesse spiegato effetto interruttivo e sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c. fino alla definizione del giudizio, con efficacia anche verso la litisconsorte necessaria successivamente evocata; rigettò inoltre la domanda ex art. 938 c.c. per mancanza di prova della buona fede del costruttore e dichiarò gli attori proprietari dei terreni, ordinando la rimozione del manufatto. In cassazione i convenuti hanno articolato sette motivi: inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e giudicato interno sulla posizione della comproprietaria; errata qualificazione dell'atto del 2010 come riassunzione; erronea applicazione della sanatoria retroattiva dell'integrazione del contraddittorio e dell'effetto interruttivo della domanda; violazione dell'onere probatorio in rivendica; mancata ammissione della prova testimoniale e erronea esclusione dell'usucapione; violazione dell'art. 938 c.c. sul presupposto della buona fede e dello sconfinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha escluso l'improcedibilità del ricorso per mancanza della relata di notifica, poiché dagli atti risultava comunque la tempestiva notificazione entro il termine breve. Ha poi ritenuto infondati i motivi sull'asserita inammissibilità dell'appello e sul preteso giudicato interno, affermando che l'effetto devolutivo consente al giudice di appello di esaminare anche ragioni connesse e antecedenti logico-giuridiche alle censure svolte. Ha confermato la qualificazione dell'atto del 2010 come riassunzione del processo originario, valorizzando il contenuto complessivo dell'atto e il principio di strumentalità delle forme ex art. 156, comma 3, c.p.c. Ha ribadito che l'integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario sana retroattivamente il vizio e produce effetti sostanziali ex tunc anche verso la parte originariamente pretermessa, con conseguente interruzione e sospensione del termine di usucapione sin dalla notificazione del 1982. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sulla prova dell'usucapione, osservando che la mera coltivazione del fondo è attività equivoca e che le doglianze miravano solo a una rivalutazione del materiale istruttorio. Infine ha confermato il rigetto dell'accessione invertita per difetto di prova della buona fede, requisito che non si presume e che deve essere dimostrato dal costruttore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è inammissibile solo se le censure non consentono di individuare il devolutum; se l'atto di gravame individua chiaramente le questioni e la controparte può difendersi, il requisito di specificità è rispettato.

  • art. 434 c.p.c.

    Per il giudizio di appello, anche nel rito lavoristico, le censure devono rendere intelligibile l'oggetto dell'impugnazione; qui il motivo è stato ritenuto specifico.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione di appello non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché si è mantenuta entro il thema devoluto.

  • art. 2909 c.c.

    Non si è formato giudicato interno sulla posizione della litisconsorte pretermessa, poiché la questione era comunque investita dall'appello.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato interno opera solo sui capi non contestati; qui l'impugnazione è stata ritenuta idonea a investire l'intera statuizione sull'usucapione.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'atto di riassunzione e quindi infondata la doglianza processuale.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    La forma dell'atto è stata considerata non decisiva quando il contenuto consente di proseguire il giudizio originario.

  • art. 101 c.p.c.

    Non risulta leso il diritto di difesa, perché l'atto era idoneo a far comprendere la prosecuzione del processo.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie del contraddittorio e della motivazione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della forma è irrilevante se l'atto ha raggiunto lo scopo, come nel caso della citazione usata in luogo del ricorso per riassunzione.

  • art. 102 c.p.c.

    Nel litisconsorzio necessario l'integrazione del contraddittorio sana retroattivamente il vizio originario e consente la pronuncia unitaria.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio in appello e agli effetti della sanatoria verso il litisconsorte pretermesso.

  • art. 164, comma 5, c.p.c.

    La disciplina del vizio dell'editio actionis non è stata estesa analogicamente alla mancata evocazione del litisconsorte necessario; la sanatoria opera ex tunc secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La domanda giudiziale interrompe e sospende il corso della prescrizione/usucapione per tutta la durata del processo, con effetto anche verso il litisconsorte successivamente integrato.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del possesso usucapionem e dei suoi presupposti grava su chi invoca l'usucapione; nel caso concreto la prova non è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non apparente; non vi è nullità della sentenza per omesso esame decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Le risultanze probatorie sono state valutate dal giudice di merito, senza violazione del principio dispositivo.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non ravvisata alcuna violazione nella gestione dell'istruttoria.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, senza che la Corte ravvisasse errori decisivi sul governo della causa.

  • art. 188 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non emerge una violazione autonoma decisiva.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la censura è stata sostanzialmente ricondotta a una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 244 c.p.c.

    La mancata ammissione della prova testimoniale è stata ritenuta corretta in quanto i capitoli erano generici o irrilevanti.

  • art. 938 c.c.

    L'accessione invertita presuppone, tra l'altro, la prova della buona fede del costruttore; tale requisito non si presume e deve essere dimostrato.

  • art. 1147 c.c.

    È stata richiamata in contrapposizione all'art. 938 c.c., per evidenziare che la buona fede del costruttore non è oggetto di presunzione legale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi va apprezzato in concreto: l'impugnazione è ammissibile se consente di individuare chiaramente le questioni devolute, anche quando il giudice possa fondare la decisione su ragioni connesse o logicamente antecedenti a quelle espressamente censurate.
  • L'integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario sana retroattivamente il vizio dell'originario atto introduttivo e produce effetti sostanziali ex tunc, compresi l'interruzione e la sospensione della prescrizione o dell'usucapione nei confronti del litisconsorte pretermesso.
  • Ai fini della qualificazione di un atto come riassunzione del processo o come introduzione di un nuovo giudizio, rileva il contenuto complessivo dell'atto e la sua idoneità a far proseguire la causa originaria; l'uso di una forma diversa da quella prevista non è decisivo se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
  • L'azione di rivendicazione non richiede una prova diabolica oltre misura quando il convenuto oppone un proprio acquisto per usucapione successivo al titolo dell'attore: in tale assetto, l'attore deve provare il proprio titolo e contrastare l'allegazione di un successivo acquisto a favore del convenuto.
  • La mera coltivazione di un fondo è attività intrinsecamente equivoca e, da sola, non basta a dimostrare il possesso uti dominus necessario per l'usucapione; spetta al giudice di merito valutare se gli ulteriori elementi siano idonei a integrare un possesso pieno ed esclusivo.
  • Nell'accessione invertita la buona fede del costruttore non si presume: deve essere allegata e provata in modo positivo, verificando se, secondo l'uomo medio e con l'ordinaria diligenza, il costruttore potesse ragionevolmente credere di edificare sul proprio suolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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