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Ordinanza

Ordinanza n. 3269/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, depositata in data 14/6/2021 n. 3988

Giustizia amministrativa202506791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata corresponsione delle spese di lite liquidate nella sentenza del TAR Campania n. 3988/2021, per € 200,00 oltre accessori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania del 14 giugno 2021, nella parte relativa al pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, delle spese di lite liquidate in € 200,00 oltre accessori. La sentenza originaria prevedeva, in caso di mancata ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Il ricorso censura quindi la mancata esecuzione del giudicato; il Collegio lo ha interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso l'omissione del commissario ad acta, ritenendo che le questioni relative all'attività o all'inerzia del commissario debbano essere trattate all'interno del medesimo giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi, allo stato, sui profili processuali, di merito o sulle spese. Il Collegio ha ritenuto che la disposizione introdotta dall'art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024, mediante il nuovo comma 12-bis dell'art. 5-sexies della l. n. 89/2001, si applichi anche alle fasi incidentali dei giudizi di ottemperanza concernenti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione. La norma prevede una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per il biennio successivo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., il giudizio è stato sospeso sino alla scadenza del biennio previsto dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L'ottemperanza può essere richiesta quando l'amministrazione non dà esecuzione alla sentenza, per inerzia o comportamento elusivo, essendo l'amministrazione il soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione.

  • art. 21 c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    Le questioni relative all'omessa o inesatta esecuzione da parte del commissario ad acta sono trattate dal giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, come fase interna al giudizio.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Prevede il reclamo delle parti contro gli atti del commissario ad acta entro sessanta giorni; i terzi estranei al giudicato possono impugnarli con il rito ordinario.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto il comma 12-bis dell'art. 5-sexies l. n. 89/2001, prevedendo, dopo venti giorni dall'entrata in vigore e per i successivi due anni, la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione automatica comprende tutte le fasi dei giudizi di ottemperanza, incluse quelle incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, in combinato disposto con l'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base processuale per la sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'ottemperanza ha nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative all'inerzia o all'attività omissiva nell'esecuzione del giudicato devono essere proposte contro il commissario mediante reclamo al medesimo giudice dell'ottemperanza, non mediante una nuova contestazione dell'operato dell'amministrazione.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come giudizio di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'omessa esecuzione del commissario ad acta, quando il contenuto sostanziale della domanda corrisponda a tale rimedio.
  • La previsione normativa secondo cui sono sospesi i giudizi di ottemperanza relativi a determinati crediti deve intendersi riferita anche alle fasi incidentali del giudizio concernenti l'omessa, incompleta o inesatta esecuzione del giudicato.
  • La sospensione automatica dei giudizi prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 opera, dopo il decorso del termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per il biennio stabilito dalla legge e può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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