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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35693/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la liberazione anticipata per i due semestri di detenzione dal 4 luglio 2017 al 4 luglio 2018. Il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, con ordinanza del 21 aprile 2026, aveva rigettato il reclamo ritenendo ostativa la partecipazione del condannato a un’associazione di stampo mafioso sino al 22 giugno 2018, e quindi insussistente la partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo considerato. Con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa denunciava violazione dell’art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione: la sentenza di condanna del Tribunale di Locri del 22 giugno 2020, come precisata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria il 16 giugno 2022, avrebbe collocato la condotta associativa in epoca antecedente al 2015 e comunque non oltre il 2010. I motivi aggiunti ribadivano che anche l’ordine di esecuzione attestava tale collocazione temporale, che il reato era anteriore ai semestri per i quali era chiesto il beneficio e che il diniego determinava disparità di trattamento rispetto a un coimputato cui la liberazione anticipata era stata riconosciuta per il medesimo periodo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l’ordinanza al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, per un nuovo esame della richiesta relativa ai semestri dal 4 luglio 2017 al 4 luglio 2018. Il rigetto si fondava sull’assunto che il reato associativo fosse proseguito sino al 22 giugno 2018, ma tale dato, desunto dalla data indicata nel capo d’imputazione, risultava smentito dalla sentenza di condanna e dall’ordine di esecuzione, che collocavano la condotta in epoca antecedente al 2010; anche il trattamento sanzionatorio applicato era coerente con la disciplina dell’art. 416-bis c.p. anteriore all’inasprimento introdotto dalla legge n. 69/2015. La data indicata nell’imputazione, da sola, non giustificava quindi il diniego. Il nuovo esame dovrà svolgersi in piena autonomia decisionale nel rispetto di tali indicazioni. La Corte ha inoltre ricordato che, per un reato permanente contestato in forma aperta, se la sentenza non precisa la cessazione della condotta e da tale data dipende un effetto giuridico in sede esecutiva, l’accertamento spetta al giudice dell’esecuzione sulla base dell’analisi degli elementi disponibili.

Norme richiamate

  • art. 54 legge n. 354/1975

    Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai due semestri di detenzione maturata dal 4 luglio 2017 sino al 4 luglio 2018, ritenendo ostativa alla concessione dell'invocato beneficio la accertata partecipazione di Carmelo Balzano ad una associazione di stampo mafioso sino al 22 giugno 2018.

    La partecipazione all’opera di rieducazione va valutata con riferimento al periodo per il quale è richiesta la liberazione anticipata; la commissione di un reato può essere considerata ostativa solo se la sua collocazione temporale è accertata correttamente. Nel caso concreto, il diniego non poteva essere fondato sulla sola data del capo d’imputazione, contraddetta dagli atti di condanna.

  • art. 416-bis c.p.

    Tale assunto, però, risulta erroneo in quanto riferito unicamente alla data indicata nel capo di imputazione, mentre dalla sentenza di condanna (nonché dall'ordine di esecuzione della condanna in espiazione) il reato associativo risulta essere stato commesso da Carmelo Balzano in epoca antecedente all'anno 2010, come confermato dall'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per l'art. 416-bis cod. pen. nella versione antecedente l'inasprimento introdotto dalla legge n. 69/2015.

    La disciplina sanzionatoria applicata al reato associativo può concorrere a individuare la collocazione temporale della condotta accertata; nel caso concreto, il trattamento previsto nella versione anteriore alla legge n. 69/2015 confermava che il reato era stato commesso prima dell’inasprimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 54 Ord. pen. ed il vizio di motivazione

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il ricorso per l’erronea individuazione della durata della condotta associativa e per la conseguente motivazione del diniego.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 54 Ord. pen. ed il vizio di motivazione

    Il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione previsti dalle lettere indicate; la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dopo aver ritenuto fondate le doglianze.

Massime di principio

  • Quando il riconoscimento di un beneficio penitenziario dipende dalla collocazione temporale di un reato, il giudice di sorveglianza non può fondare la decisione sulla sola data indicata nel capo d’imputazione se essa è smentita dagli accertamenti contenuti nella sentenza di condanna e negli atti esecutivi.
  • Per un reato permanente contestato in forma aperta, se la sentenza di condanna non precisa la data di cessazione e da essa dipende un effetto giuridico in sede esecutiva, il giudice competente in sede esecutiva deve accertarla mediante un’analisi accurata degli elementi disponibili.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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