Sentenza del 30/12/2016 n. 27474 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio relativa a una cartella di pagamento ICI per gli anni 1998-2002, deducendo quattro motivi: tardiva produzione, da parte del Comune, dei documenti attestanti la notifica degli avvisi di accertamento; invalidità della notifica della cartella eseguita direttamente tramite servizio postale dall'agente della riscossione; mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario coinvolto nel primo grado; omessa pronuncia sulla dedotta nullità della cartella per mancata allegazione degli atti richiamati e mancata indicazione dell'organo competente per l'autotutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili in appello i documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché ritualmente depositati in appello entro il termine di legge; ha considerato valida la notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra Comune e agente della riscossione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché l'omessa pronuncia doveva essere dedotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., aggiungendo comunque che la mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento non comportava nullità per ruoli consegnati prima di giugno 2008. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 4.000 euro per ciascuna parte controricorrente, oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24, 31, 32, 58 e 61
L'art. 58, comma 2, consente espressamente la produzione di nuovi documenti in appello.
Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti anche in appello, persino se già esistenti o prodotti tardivamente in primo grado, purché il deposito in appello avvenga ritualmente e entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, richiamato dall'art. 61. La tardività in primo grado non impedisce quindi automaticamente la valutazione del documento in appello.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11
La decadenza dal potere di accertamento ICI non è stata ravvisata, poiché la documentazione valutata in appello ha dimostrato la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Chi materialmente consegna il plico all'ufficio postale opera come mero nuncius e la sua identità non incide sulla validità della notifica.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; artt. 156 e 160 c.p.c.
L'eventuale nullità della notifica della cartella può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia impugnato tempestivamente l'atto, dimostrando di averne conosciuto il contenuto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; art. 331 c.p.c.
Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione per controversie riguardanti vizi della notifica della cartella. L'integrazione del contraddittorio è necessaria solo quando ricorrano effettive cause inscindibili o rapporti di dipendenza tali da richiedere una decisione uniforme.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2; D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. n. 31 del 2008; L. n. 241 del 1990, art. 21-octies
La mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non determina nullità per i ruoli consegnati prima di giugno 2008, poiché la specifica sanzione è stata prevista solo per i ruoli consegnati successivamente. Inoltre, la violazione di una regola formale o procedimentale priva di sanzione non comporta necessariamente annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere censurata mediante il motivo previsto dall'art. 360, comma 1, n. 4, non attraverso i numeri 3 o 5.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione tardiva di documenti in primo grado non rende irrilevante la prova in modo definitivo: il documento può essere prodotto e valutato in appello se depositato tempestivamente secondo le regole del giudizio di secondo grado.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione; non è necessario che il plico sia materialmente consegnato all'ufficio postale da uno dei soggetti abilitati alle notifiche ordinarie.
- L'impugnazione tempestiva della cartella normalmente sana eventuali nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, salvo vizi talmente radicali da impedire la conoscenza dell'atto.
- La contestazione della cartella non comporta automaticamente il litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: occorre distinguere tra contestazioni sul tributo e contestazioni sui vizi propri della cartella o della sua notifica.
- L'omessa pronuncia del giudice deve essere denunciata con il corretto motivo processuale; l'inquadramento errato del vizio può rendere il motivo inammissibile.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento produce nullità solo quando la legge applicabile ratione temporis prevede espressamente tale sanzione; per atti anteriori alla decorrenza della norma sanzionatoria, la cartella non è automaticamente invalida.
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