Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19131/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di revocazione della confisca disposta dal Tribunale di Reggio Calabria e confermata in sede d'appello e dalla Corte di Cassazione, fondandosi sulla sentenza di assoluzione intervenuta nel giudizio penale (divenuta definitiva successivamente). La difesa ha dedotto violazione di legge (art.125 c.p.p. e art.28 d.lgs. n.159/2011) perché la Corte d'appello di Catanzaro, nell'esaminare la revocazione, non avrebbe compiuto una autonoma valutazione circa l'assenza del presupposto soggettivo dell'appartenenza mafiosa alla luce dell'assoluzione penale, limitandosi a ritenere che l'assoluzione era già stata valutata nel procedimento di prevenzione e che restavano elementi idonei a sostenere la pericolosità e l'appartenenza mafiosa ai fini della confisca di prevenzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il rimedio della revocazione previsto dall'art.28 d.lgs. n.159/2011 sia straordinario anche in caso di conflitto di giudicati e che, perché possa operare, la sentenza invocata debba essere sopravvenuta o conosciuta dopo la conclusione del procedimento di prevenzione in modo da essere estranea alle valutazioni già compiute. Nel caso di specie l'assoluzione era stata comunque già resa oggetto di considerazione nel giudizio di prevenzione e le valutazioni di merito sulla pericolosità e appartenenza mafiosa rimangono definitive con riferimento alla confisca. Pertanto l'istanza di revocazione era infondata/innammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011

    Il rimedio di revocazione è straordinario anche in caso di conflitto di giudicati: può fondarsi su sentenze sopravvenute o conosciute dopo la conclusione del procedimento di prevenzione; non è consentito riaprire tramite revocazione questioni di merito già esaminate nel giudizio di prevenzione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di illegittimità, la sentenza evidenzia che le statuizioni penali devono essere valutate rispetto al loro effetto sul procedimento di prevenzione; tuttavia, se la valutazione dell'assoluzione è già stata considerata nel giudizio di prevenzione, ciò non legittima la revocazione.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Riferimento al concetto di intraneità/associazione mafiosa: la corte distingue fra la valutazione penale dell'intraneità associativa e la diversa nozione di appartenenza mafiosa rilevante per le misure di prevenzione e la confisca; la persistenza di elementi valutabili sotto l'ottica della pericolosità/appartenenza mafiosa può legittimare la misura nonostante un'assoluzione penale su capi associativi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le pronunce sulle spese e sul dispositivo finale: la corte dispone la condanna alle spese secondo le regole previste.

Massime di principio

  • La revocazione di misure di prevenzione fondate su confisca è un rimedio straordinario: può essere ammessa solo se la decisione nuova (es. una sentenza penale) è sopravvenuta o è stata conosciuta dopo la chiusura del procedimento di prevenzione e non era già stata valutata nel merito.
  • Se, nel procedimento di prevenzione, la difesa ha già invocato una sentenza penale favorevole e il giudice di prevenzione ha comunque motivato la misura valorizzando elementi diversi o una diversa prospettazione dell'appartenenza mafiosa, una successiva sentenza penale definitiva non giustifica automaticamente la revocazione.
  • Occorre distinguere tra le statuizioni penali sulla responsabilità per il reato associativo e gli elementi fattuali che, valutati sotto la prospettiva della pericolosità sociale e dell'appartenenza mafiosa, possono ancora sostenere misure di prevenzione: la semplice assoluzione penale non cancella automaticamente valutazioni diverse compiute in sede di prevenzione.
  • La difesa che propone revocazione deve dimostrare che la nuova decisione è effettivamente 'estranea' alle valutazioni già compiute e riesce a incidere sul presupposto soggettivo della misura; in assenza di ciò, il ricorso è generalmente inammissibile.
  • La tempistica e la conoscenza della sentenza sono decisive: solo sentenze 'sopravvenute o conosciute in epoca successiva' alla conclusione del procedimento di prevenzione possono costituire base efficace per la revocazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.