Cassazione Penale, Ordinanza n. 35503/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte territoriale ha accolto un concordato ex art. 599-bis c.p.p. intervenuto tra pubblico ministero e difesa, relativo a una fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. L'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quelli sulla riduzione della pena, chiedendo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, con le già riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Con il ricorso per cassazione ha dedotto l'omessa motivazione su: mancata verifica di cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p.; mera ritenuta equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva; mancata determinazione della pena nel minimo; mancata sostituzione della pena con pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità rispetto ai motivi rinunciati, compresi quelli che attengono alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla commisurazione della pena, salvo che venga dedotta l'illegalità della sanzione o vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Poiché i motivi proposti riguardavano questioni precluse e non la formazione del concordato né l'illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rinuncia ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena delimita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati e preclude, anche in cassazione, la riproposizione delle questioni rinunciate, salvo casi particolari come la formazione del consenso o l'illegalità della pena.
cause di proscioglimento nel merito
Nel quadro del concordato in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento nel merito quando tali questioni non rientrano più tra i motivi devoluti per effetto della rinuncia.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
È la norma sostanziale richiamata come base della fattispecie oggetto del giudizio di appello, relativa a reati in materia di stupefacenti.
La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità.
Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
La prescrizione può essere oggetto di rinuncia espressa nell'ambito dei motivi di appello rinunciati.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello comporta un effetto preclusivo stabile e irretrattabile sui punti rinunciati, con formazione di un giudicato sostanziale su tali questioni.
- In cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, oppure all'illegalità della pena; sono invece inammissibili le censure che ripropongono i motivi rinunciati.
- Il giudice di appello che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né su nullità assolute o inutilizzabilità della prova, quando tali questioni non siano più devolute per effetto della rinuncia.
- La doglianza sulla determinazione della pena è scrutinabile in cassazione solo se la sanzione sia illegale; in difetto, le censure sulla mera commisurazione restano precluse dall'accordo raggiunto tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025
- ordinanza_penale · 30 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →