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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15162/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bortesi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la condanna del Tribunale di Imperia per guida in stato di ebbrezza (art.186 C.d.S., comma 2 lett.c) con aggravanti di avere provocato un incidente - comma 2-bis - e di aver commesso il fatto in orario notturno - comma 2-sexies). Le censure erano: mancato riconoscimento della continuazione con altro procedimento (rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico), mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p., mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e illegittima determinazione degli aumenti di pena e della pena pecuniaria in violazione dell'art.63 n.4 c.p. (concorrenti circostanze aggravanti ad effetto speciale e necessità di motivazione per l'ulteriore aumento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato sopravvenuta la causa di estinzione del reato per prescrizione, rilevando che il termine medio si è estinto il 15 agosto 2021 ai sensi dell'art.157 c.p.p. (termine massimo di 4 anni per le contravvenzioni, aumentato per atti interruttivi e sospensioni per emergenza Covid). Pur ritenendo che alcune doglianze del ricorrente rappresentassero censure tecniche meritevoli di considerazione (in particolare sull'illegittima applicazione degli aumenti di pena e sull'art.63 comma 4 c.p.), la Corte ha ritenuto che non ricorressero vizi così gravi da imporre una declaratoria assolutoria e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.186

    comma 2 lett.c), comma 2-bis, comma 2-sexies

    art.186 disciplina la guida in stato di ebbrezza; le lettere e i commi citati prevedono la fattispecie base e aggravanti (incidente, orario notturno) che aumentano la pena, con effetti speciali che devono essere calcolati correttamente

  • Codice Penale, art.131-bis

    previene la causa di non punibilità (es. particolare tenuità del fatto o condizioni che escludono la punibilità); il ricorrente ne chiedeva il riconoscimento e la Corte ha valutato la questione come deduzione tecnica non risolutiva nel merito

  • Codice Penale, art.63 n.4

    regola il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: se si applica un primo aumento per una circostanza ad effetto speciale, per ulteriori aumenti il giudice deve motivare le ragioni dell'ulteriore incremento; il ricorrente denunciava carenza motivazionale e illegittima determinazione dell'aumento

  • Codice di Procedura Penale, art.157

    stabilisce il termine di prescrizione per i reati contravvenzionali (termine massimo di anni quattro) e le modalità di computo; la Corte ha ritenuto estinto il reato per prescrizione maturata il 15/08/2021

  • Codice di Procedura Penale, art.129 comma 2

    disciplinando la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione o altre cause, è richiamato nel contesto della valutazione se procedere con assoluzione sommaria o annullamento; la Corte ha escluso la declaratoria assolutoria per mancanza di vizi evidenti

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite), sent. n.40983 del 21/06/2019, Giglia e altri

    richiamata in riferimento ai principi di applicazione degli aumenti e alla motivazione quando ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale

Massime di principio

  • La prescrizione può estinguere il reato anche in sede di legittimità: quando è maturata, la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato e non entra nel merito delle questioni quando non ricorrono vizi manifesti che giustifichino una declaratoria assolutoria.
  • Le doglianze tecniche relative alla quantificazione degli aumenti di pena e al concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art.63 comma 4 c.p.) sono rilevanti e vanno attentamente motivate: il giudice deve esplicitare la motivazione quando applica aumenti successivi per circostanze ad effetto speciale.
  • La contestazione della continuazione tra reati richiede una valutazione fattuale e giuridica puntuale: se riconosciuta può influire sulla determinazione della pena complessiva; va eccepita tempestivamente e motivata con i criteri previsti dalla legge.
  • La causa di non punibilità ex art.131-bis c.p. deve essere dedotta e dimostrata nel processo; se rilevante può portare all'esclusione della punibilità, ma non è automaticamente riconosciuta in appello o in Cassazione senza valutazione delle circostanze concrete.
  • In situazioni con termini prescrizionali prossimi, le parti devono considerare atti interruttivi e la possibile sospensione dei termini (es. per emergenze come il Covid) per evitare l'estinzione del reato o per usarla strategicamente in appello.
  • Se si intendono contestare aumenti di pena o la motivazione su circostanze aggravanti, è utile formulare censure chiare su come il calcolo della pena sia stato illegittimo (es. raddoppio non previsto, mancato rispetto delle percentuali per la pena pecuniaria) e richiamare la giurisprudenza di legittimità.

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