Cassazione Penale, Sentenza n. 05223/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sartori impugnava la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) ritenendo: 1) inesistente correlazione tra capo di imputazione (attraversamento con semaforo rosso) e decisione di merito, la quale aveva escluso il rosso e ritenuto concorso di colpa della vittima; 2) vizio di motivazione per travisamento e diversa valutazione delle prove (testimonianze, consulenze tecniche e dati informatici) che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato causa dell'evento nella condotta della vittima e non nella sua velocità; 3) mancata acquisizione di perizia richiesta per accertare il grado di colpa della vittima; 4) errata valutazione dei dati della "scatola nera" e indebita attribuzione di valore probatorio senza considerare la tolleranza del 5% e l'applicabilità dell'art. 145-bis d.lgs. 209/2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che: non vi sia stata radicale mutazione del fatto poiché la modulazione del profilo di colpa era riconducibile all'ipotesi originaria contestata e già difesa dalla ricorrente; la motivazione di merito (Tribunale e Corte d'appello, formanti un corpo unico) è logica e sufficientemente argomentata e il ricorso chiedeva in realtà una rivalutazione del merito delle prove, vietata in sede di legittimità; il travisamento non è stato specificamente allegato né dimostrato nella sua decisività; la richiesta di rinnovazione probatoria (perizia) poteva essere rimessa alla discrezionalità del giudice di appello e il rifiuto è incensurabile se motivato; i dati della scatola nera sono stati considerati non come prova legale ma come elemento tecnico valutato e corroborato dallo stato dei veicoli, con esclusione dell'influenza del GPS e irrilevanza, nel caso, del richiamo all'art. 145-bis d.lgs. 209/2005. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali; liquidate spese anche a favore della parte civile.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale; applicata con riconoscimento dell'attenuante del comma 7 per concorso di colpa della vittima
Regole sulla velocità e sul comportamento agli incroci: la violazione (velocità e mancata regolazione in avvicinamento a incrocio) è stata ritenuta elemento colpevole della Sartori
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la formulazione del ricorso per cassazione (prescrizioni procedurali)
artt. 421, 423 e 521 cod. proc. pen.
Previsioni procedurali richiamate dalla ricorrente nella censura sulla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione sulla base di tali norme quando maschera una rivalutazione di merito
art. 24 e 111 Cost.
Richiamati dalla ricorrente come profili costituzionali (diritto alla difesa e al giusto processo); la Corte ha richiamato il divieto di dedurre censure costituzionali in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo questione di legittimità costituzionale
art. 6 C.e.d.u.
Invocato per profili di giusto processo; la Corte ha ricordato che le norme CEDU integrano il parametro costituzionale ma non sono deducibili direttamente in sede di ricorso per cassazione senza specifica questione costituzionale
art. 145-bis d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla prova della velocità dai dati di bordo: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano attribuito valore di prova legale al dato, ma lo abbiano valutato tecnicamente e corroborato con lo stato dei veicoli; la richiamata applicabilità 'tra privati' è irrilevante nella valutazione svolta
Regola i casi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di proponibilità di doglianze, escludendo censure meramente costituzionali o CEDU non fondate su questione di legittimità
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda la natura eccezionale dell'istituto e la discrezionalità del giudice di merito nell'ammettere una perizia solo se necessario per decidere
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 345 regolamento di esecuzione cod. strada
Richiamato nella motivazione in relazione al margine di tolleranza previsto per apparecchiature di controllo della velocità; la Corte ha distinto tali tolleranze dall'uso tecnico della scatola nera in perizia
Massime di principio
- La modifica o la specificazione di un profilo di colpa già contenuto nell'imputazione non configura automaticamente una radicale mutazione del fatto se la nuova modulazione è riconducibile all'ipotesi originaria e la difesa ha potuto esercitare le proprie argomentazioni
- Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi, si forma un unico corpo motivazionale: il ricorrente deve confrontarsi con entrambe e non è possibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione del merito delle prove
- La deduzione di "travisamento della prova" richiede specifica allegazione e dimostrazione della decisività dell'atto probatorio sull'impianto argomentativo; non è un veicolo per ottenere una nuova valutazione del merito
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è straordinaria e discrezionale: va concessa solo se il giudice ritiene che non sia possibile decidere allo stato degli atti e il rigetto, se motivato, è incensurabile in Cassazione
- I dati tecnici (es. scatola nera) sono valutabili come elementi di prova se analizzati criticamente e corroborati da altri accertamenti tecnici; non costituiscono automaticamente prova legale insuscettibile di valutazione
- Il principio dell'affidamento del conducente ha limiti: non esime dall'obbligo di prevedere e fronteggiare, nei limiti della normale prevedibilità, la condotta imprudente di altri utenti della strada
- Questioni di legittimità costituzionale o violazioni della Convenzione EDU non sono deducibili liberamente in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; tali profili richiedono specifica questione di costituzionalità ove pertinente
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