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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05223/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sartori impugnava la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) ritenendo: 1) inesistente correlazione tra capo di imputazione (attraversamento con semaforo rosso) e decisione di merito, la quale aveva escluso il rosso e ritenuto concorso di colpa della vittima; 2) vizio di motivazione per travisamento e diversa valutazione delle prove (testimonianze, consulenze tecniche e dati informatici) che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato causa dell'evento nella condotta della vittima e non nella sua velocità; 3) mancata acquisizione di perizia richiesta per accertare il grado di colpa della vittima; 4) errata valutazione dei dati della "scatola nera" e indebita attribuzione di valore probatorio senza considerare la tolleranza del 5% e l'applicabilità dell'art. 145-bis d.lgs. 209/2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che: non vi sia stata radicale mutazione del fatto poiché la modulazione del profilo di colpa era riconducibile all'ipotesi originaria contestata e già difesa dalla ricorrente; la motivazione di merito (Tribunale e Corte d'appello, formanti un corpo unico) è logica e sufficientemente argomentata e il ricorso chiedeva in realtà una rivalutazione del merito delle prove, vietata in sede di legittimità; il travisamento non è stato specificamente allegato né dimostrato nella sua decisività; la richiesta di rinnovazione probatoria (perizia) poteva essere rimessa alla discrezionalità del giudice di appello e il rifiuto è incensurabile se motivato; i dati della scatola nera sono stati considerati non come prova legale ma come elemento tecnico valutato e corroborato dallo stato dei veicoli, con esclusione dell'influenza del GPS e irrilevanza, nel caso, del richiamo all'art. 145-bis d.lgs. 209/2005. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali; liquidate spese anche a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; applicata con riconoscimento dell'attenuante del comma 7 per concorso di colpa della vittima

  • artt. 141 e 146 cod. strada

    Regole sulla velocità e sul comportamento agli incroci: la violazione (velocità e mancata regolazione in avvicinamento a incrocio) è stata ritenuta elemento colpevole della Sartori

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la formulazione del ricorso per cassazione (prescrizioni procedurali)

  • artt. 421, 423 e 521 cod. proc. pen.

    Previsioni procedurali richiamate dalla ricorrente nella censura sulla correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione sulla base di tali norme quando maschera una rivalutazione di merito

  • art. 24 e 111 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente come profili costituzionali (diritto alla difesa e al giusto processo); la Corte ha richiamato il divieto di dedurre censure costituzionali in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo questione di legittimità costituzionale

  • art. 6 C.e.d.u.

    Invocato per profili di giusto processo; la Corte ha ricordato che le norme CEDU integrano il parametro costituzionale ma non sono deducibili direttamente in sede di ricorso per cassazione senza specifica questione costituzionale

  • art. 145-bis d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla prova della velocità dai dati di bordo: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano attribuito valore di prova legale al dato, ma lo abbiano valutato tecnicamente e corroborato con lo stato dei veicoli; la richiamata applicabilità 'tra privati' è irrilevante nella valutazione svolta

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i casi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di proponibilità di doglianze, escludendo censure meramente costituzionali o CEDU non fondate su questione di legittimità

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda la natura eccezionale dell'istituto e la discrezionalità del giudice di merito nell'ammettere una perizia solo se necessario per decidere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 345 regolamento di esecuzione cod. strada

    Richiamato nella motivazione in relazione al margine di tolleranza previsto per apparecchiature di controllo della velocità; la Corte ha distinto tali tolleranze dall'uso tecnico della scatola nera in perizia

Massime di principio

  • La modifica o la specificazione di un profilo di colpa già contenuto nell'imputazione non configura automaticamente una radicale mutazione del fatto se la nuova modulazione è riconducibile all'ipotesi originaria e la difesa ha potuto esercitare le proprie argomentazioni
  • Quando sentenze di primo e secondo grado sono conformi, si forma un unico corpo motivazionale: il ricorrente deve confrontarsi con entrambe e non è possibile chiedere alla Cassazione una rivalutazione del merito delle prove
  • La deduzione di "travisamento della prova" richiede specifica allegazione e dimostrazione della decisività dell'atto probatorio sull'impianto argomentativo; non è un veicolo per ottenere una nuova valutazione del merito
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è straordinaria e discrezionale: va concessa solo se il giudice ritiene che non sia possibile decidere allo stato degli atti e il rigetto, se motivato, è incensurabile in Cassazione
  • I dati tecnici (es. scatola nera) sono valutabili come elementi di prova se analizzati criticamente e corroborati da altri accertamenti tecnici; non costituiscono automaticamente prova legale insuscettibile di valutazione
  • Il principio dell'affidamento del conducente ha limiti: non esime dall'obbligo di prevedere e fronteggiare, nei limiti della normale prevedibilità, la condotta imprudente di altri utenti della strada
  • Questioni di legittimità costituzionale o violazioni della Convenzione EDU non sono deducibili liberamente in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; tali profili richiedono specifica questione di costituzionalità ove pertinente

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