Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05232/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi A) e B) e aveva confermato la responsabilità per il solo reato al capo C). Il ricorso conteneva più censure: 1) violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per la mancata indicazione, in sentenza, delle pene e delle date delle condanne precedenti utilizzate per qualificare la recidiva e determinare l'aumento di pena; 2) errore nel calcolo del termine prescrizionale, con particolare riferimento alla computabilità di periodi di sospensione superiori a sessanta giorni per rinvii dovuti a impedimento delle parti o dei difensori e conseguente prescrizione del reato; 3) violazione del principio del ne bis in idem per aver computato la recidiva sia ai fini del termine ordinario di prescrizione sia ai fini del termine massimo; inoltre la difesa ha dedotto con memoria che la prescrizione sarebbe intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado e che la recidiva sarebbe stata neutralizzata dall'equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile per genericità e perché la prova degli antecedenti era già presente nel fascicolo (certificato del casellario), mentre nei motivi d'appello non era stata contestata la sussistenza della recidiva. Gli altri motivi, tutti relativi alla prescrizione e alla computazione delle sospensioni e della recidiva, sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato il criterio di calcolo del termine prescrizionale tenendo conto dell'aumento massimo previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen.; ha accertato che la pena massima edittale del reato (falso continuato in atto pubblico fidefaciente commesso dal privato, artt. 81, 476, 482 cod. pen.) è stata aumentata per l'aggravante speciale e ulteriormente per la recidiva, portando la pena massima a anni 8, mesi 10 e giorni 20, da cui derivano i termini di prescrizione ordinario e massimo indicati in motivazione; ha ritenuto corretta la computazione di 681 giorni di sospensione del corso della prescrizione (inclusi rinvii per astensione del difensore e per richieste del difensore), spiegando che l'adesione del difensore all'astensione non costituisce legittimo impedimento ma comunque sospende la prescrizione senza applicazione del limite di 60 giorni previsto dall'art. 159 quando si tratta di rinvii disposti dal giudice per tali cause; ha escluso la violazione del ne bis in idem nel computare la recidiva sia per il termine base sia per l'estensione massima, seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; ha inoltre precisato che l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell'aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione. Conseguentemente il termine di prescrizione non era ancora decorso e il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La norma sulla recidiva è stata considerata applicata correttamente; il sesto comma (limite al cumulo delle pene) non influenza il calcolo del termine di prescrizione in senso rilevante nel caso concreto e la mancata riproduzione integrale dei dati delle precedenti condanne in motivazione è indeducibile se gli atti (casellario) li contengono e non era stata contestata la recidiva in appello

  • art. 159 cod. pen.

    I rinvii disposti per adesione del difensore all'astensione non costituiscono legittimo impedimento ma comunque sospendono il corso della prescrizione fino all'udienza successiva, e il limite di 60 giorni previsto dal primo comma n. 3 non si applica nelle ipotesi sancite dalla giurisprudenza (es. rinvii disposti per tali cause). Inoltre la richiesta di rinvio dal difensore comporta la sospensione per l'intera durata del differimento

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Per il calcolo del termine prescrizionale, in caso di concorso di circostanze ad effetto speciale, si considera l'aumento complessivo massimo previsto dalla norma; l'applicazione del criterio moderatore non impedisce che si determini l'aumento massimo utile ai fini della prescrizione

  • art. 476 e art. 482 cod. pen.

    La circostanza aggravante autonoma di cui al secondo comma dell'art. 476 (falso in atti pubblici fidefacienti) aumenta la pena edittale e, insieme all'art. 482 (riduzione di un terzo), concorre al determinare la pena massima da cui scaturiscono i termini di prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Si applica il secondo comma per determinare il termine massimo di prescrizione incrementando il termine ordinario secondo le previsioni normative (qui, aumento ulteriore in ragione della recidiva)

  • art. 157 cod. pen.

    Per la determinazione del termine prescrizionale-base si considerano le circostanze aggravanti, incluse quelle ad effetto speciale, anche se nel bilanciamento sono risultate subvalenti o neutralizzate dalle attenuanti; il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non incide sulla determinazione della pena massima

  • art. 69 cod. pen.

    Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione della pena da irrogare non ha effetto sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione; un'aggravante può risultare 'paralizzante' di un'attenuante ma ciò non la rende irrilevante ai fini della prescrizione

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    La Corte ha ritenuto non violata la norma sul ne bis in idem sostanziale dalla doppia considerazione della recidiva ai fini della prescrizione; inoltre la giurisprudenza europea non estende tale tutela all'istituto della prescrizione nella medesima maniera invocata dalla difesa

Massime di principio

  • La recidiva, se qualificata come circostanza ad effetto speciale, può essere presa in considerazione sia per individuare il termine prescrizionale-base sia per determinare l'estensione massima del termine: non costituisce di per sé violazione del ne bis in idem sostanziale il suo doppio rilievo nel calcolo della prescrizione
  • Per il calcolo del termine di prescrizione in concorso di circostanze ad effetto speciale va considerato l'aumento massimo complessivo previsto dalle norme (art. 63 comma 4), anche quando l'aumento per alcune aggravanti sia facoltativo o soggetto a limiti percentuali
  • I rinvii disposti per adesione del difensore all'astensione collettiva o su richiesta del difensore comportano la sospensione del corso della prescrizione e, in linea con la giurisprudenza, il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159 non si applica automaticamente a tali ipotesi; pertanto contestazioni generiche su singoli giorni eccedenti sono spesso inammissibili se non specificamente documentate
  • L'equivalenza o la neutralizzazione in concreto fra aggravanti e attenuanti nel bilanciamento ai fini della pena non esclude la rilevanza delle aggravanti ad effetto speciale ai fini del computo della pena massima e, quindi, della prescrizione
  • L'assenza in motivazione di dettagli sulle precedenti condanne può essere ritenuta indeducibile se i dati sono reperibili nel fascicolo (casellario giudiziale) e se la loro esistenza non era stata contestata nelle fasi precedenti del processo
  • Per impugnare con successo questioni relative alla prescrizione è necessario svolgere censure specifiche e motivare contestazioni sul calcolo dei termini e delle sospensioni indicando date precise e il nesso logico con il decorso prescrizionale; censure generiche rischiano l'indeducibilità o l'inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.