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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05229/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, in qualità di operatrice del Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Enna, è stata accusata di due episodi di falso aggravato in atto pubblico fidefacente per avere attestato, nella scheda di validazione delle domande uniche di pagamento per le campagne 2012 e 2013 dell'azienda Liuzzo Scorpo Maria, la presenza e la completezza degli allegati e la regolarità dei titoli di conduzione dei terreni, mentre tali titoli risultavano carenti. La difesa ha contestato la qualità pubblicistica dell'attività dei CAA (sostenendo che si tratterebbe di soggetti privati/incaricati di pubblico servizio senza poteri certificatori tali da conferire fidefacenza all'atto), ha invocato lo smarrimento dei documenti e ha dedotto la prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi della ricorrente: ha confermato che i CAA, per la convenzione con AGEA, operano in funzione di un ente pubblico e che gli operatori sono incaricati di pubblico servizio; ha confermato l'esistenza della norma di "fidefacenza" (art. 25, comma 2, d.l. 9/2/2012, n.5) sul fascicolo aziendale elettronico e l'obbligo, in capo agli operatori, di accertare l'identità del produttore e i titoli di conduzione (art. 3-bis d.lgs. n.165/1999 e disposizioni del DM 27/03/2008). Ha inoltre ritenuto che, considerata la sussistenza dell'aggravante della fidefacenza, i reati non erano prescritti prima della sentenza di appello e che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio una prescrizione sopravvenuta. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5

    "i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico... fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola... che ne curano la tenuta e l'aggiornamento"

    La Corte ha interpretato questa norma come fonte della "fidefacenza" del fascicolo aziendale elettronico: i dati da esso desumibili fanno fede verso le pubbliche amministrazioni anche quando trasmessi tramite i CAA, rendendo le attestazioni degli operatori soggette alla aggravante prevista per gli atti pubblici fidefacenti.

  • art. 3-bis, d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (comma 3 richiamato)

    "per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda... nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN..."

    La norma attribuisce ai CAA specifici obblighi di verifica (identificazione del produttore, accertamento del titolo di conduzione, corretto inserimento dati) e l'accesso a banche dati specifiche: la Corte ne è partita per affermare che il controllo svolto non è meramente formale.

  • art. 2, d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165

    Richiamata per affermare che AGEA è ente di diritto pubblico e che, con la convenzione, il trasferimento di compiti ad un CAA conferisce a questo status di operare per conto di un soggetto pubblico, con conseguente qualificazione degli operatori come incaricati di pubblico servizio.

  • art. 476, secondo comma, cod. pen.

    Norma che definisce gli atti dotati di "fede privilegiata" (atti destinati "ab initio" alla prova e redatti da soggetti investiti di speciale potestà documentatrice). La Corte ha ritenuto che gli atti in esame rientrino in tale categoria quando la legge attribuisce loro quella funzione (fidefacenza), con la conseguente aggravante per il falso.

  • art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.

    Aggravante che era stata contestata in primo grado ma esclusa; la sentenza d'appello aveva comunque riconosciuto altre rilevanze e attenuanti equivalenti, mentre la Corte di Cassazione si è concentrata sulla questione della fidefacenza e della qualifica degli operatori.

  • art. 2, D.M. MIPAAF 27 marzo 2008 (richiamato)

    Norme tecniche richiamate per stabilire gli obblighi di verifica e controllo applicabili agli operatori che inseriscono le domande di aiuto, confermando i doveri di verifica dei titoli di conduzione ai fini dell'erogazione degli aiuti.

Massime di principio

  • Se un centro di assistenza agricola (CAA) opera in forza di una convenzione con AGEA, i suoi operatori possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio e soggetti ai relativi obblighi di verifica.
  • I dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico, quando la legge li dichiara "facenti fede" (art. 25 d.l. 9/2/2012, n.5), producono effetti di "fidefacenza": le attestazioni su tali dati assumono valore privilegiato e la falsità può integrare l'aggravante prevista per gli atti pubblici fidefacenti (art. 476 c.p.).
  • Il controllo svolto dagli operatori dei CAA non è soltanto formale: la normativa attribuisce loro responsabilità specifiche (identificazione del produttore, accertamento del titolo di conduzione, accesso e uso delle banche dati) che impongono verifiche sostanziali.
  • La qualificazione dell'atto come "publicamente fidefacente" dipende dalla fonte normativa che assegna all'atto funzione probatoria privilegiata; in assenza di tale fonte, non si applica l'aggravante della fidefacenza.
  • In sede di Cassazione, un ricorso inammissibile impedisce al giudice di rilevare d'ufficio una prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello: la questione della prescrizione deve essere tempestivamente sollevata e adeguatamente dedotta nei gradi precedenti per poter essere valutata in Cassazione.
  • Per gli operatori dei CAA la migliore pratica è di documentare puntualmente le verifiche compiute (accessi a banche dati, controlli documentali) e di astenersi dall'attestare completezza o conformità in assenza di riscontri oggettivi, per evitare responsabilità penali per falso.

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