Cassazione Penale, Sentenza n. 05227/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Visintin ha impugnato per "manifesta illogicità e contraddittorietà" della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte di appello ha di fatto rievocato il giudizio di merito e attribuito importanza decisiva a circostanze che erano state escluse dalla sentenza di assoluzione, omettendo di valutare correttamente l'assenza di colpa grave o dolo. Il Ministero ha contestato la mancata condanna del ricorrente alle spese per aver ritenuto che l'Amministrazione non si fosse costituita; ha dedotto violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo invece di essersi costituito tempestivamente (deposito telematico 17/06/2025, termine 19/06/2025).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi in via principale: ha ritenuto fondato il motivo di Visintin perché la Corte d'appello ha impropriamente riesaminato il merito, dando valore decisivo a elementi esclusi dalla sentenza di assoluzione (violazione del principio che il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha escluso). Ha inoltre accolto il motivo del Ministero rilevando che l'Amministrazione si era costituita tempestivamente (17/06/2025) e quindi la Corte territoriale aveva errato nell'affermare il contrario. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, con istruzioni di valutare, conformemente ai principi indicati, l'eventuale sussistenza di condotte ostative al diritto all'indennizzo e di tener conto della tempestiva costituzione dell'Amministrazione; ha inoltre demandato al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso; indica che il ricorso è stato trattato ai sensi di tale articolo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di cassazione del Visintin per vizio di motivazione (manifesta illogicità e contraddittorietà); la Corte ha riconosciuto che la motivazione della Corte d'appello era irregolare perché ha rievocato il merito
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso del Ministero per censurare la decisione sulla costituzione in giudizio; la Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'erronea valutazione della tempestività della costituzione
art. 127, comma 2, cod. proc. pen.
Norma impiegata per fissare il termine per il deposito delle memorie difensive in favore dell'Amministrazione; la Corte ha accertato che il termine scadeva il 19/06/2025 e che la costituzione del Ministero in data 17/06/2025 era tempestiva
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Richiamati dal Ministero quanto alle regole di ripartizione delle spese: la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare le regole civili sulle spese procedurali e, in presenza di soccombenza dell'istante, condannare alle spese; la Cassazione ha annullato anche per questo profilo rimettendo la valutazione al giudice di rinvio
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nei fatti (assoluzione per "perché il fatto non costituisce reato"); costituisce il punto di riferimento per il giudice della riparazione in ordine agli accertamenti di merito
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione non può rievocare o riconsiderare come provati fatti che il giudice di cognizione ha espressamente escluso: la sentenza di assoluzione è un punto di riferimento invalicabile per l'accertamento storico nel giudizio di riparazione
- Nel giudizio di riparazione il sindacato è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione; invece la valutazione sull'esistenza e gravità di colpa o dolo resta di competenza del giudice di merito ma deve essere espressa con motivazione congrua e logica
- La condotta dell'istante rilevante come causa dell'ingiusta detenzione deve consistere in comportamenti non esclusi dal giudice di cognizione (es. gravi leggerezze extra-processuali o condotte processuali che abbiano ingenerato la falsa apparenza del reato); il giudice della riparazione deve motivare specificamente l'addebitabilità e l'incidenza di tali comportamenti
- La tempestiva costituzione in giudizio dell'Amministrazione (anche tramite deposito telematico entro i termini) è elemento decisivo ai fini della statuizione sulle spese; la sua mancata considerazione costituisce errore suscettibile di annullamento
- In situazioni analoghe, il giudice che rifiuta l'indennizzo deve evitare di sostituirsi al giudice penale: può valutare autonomamente ma non può fondare la decisione su circostanze espressamente negate nella sentenza di assoluzione
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