Cassazione Civile, Ordinanza n. 12523/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il pubblico ministero proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per attività svolta nel patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di protezione internazionale. Deduceva irregolarità nella gestione delle cause e la serialità dei ricorsi presentati dal difensore, chiedendo la riduzione del compenso. Il Tribunale di Roma dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che la comunicazione del decreto fosse desumibile dall’annotazione "al visto PM" e che il ricorrente non avesse provato una conoscenza effettiva successiva, entro i trenta giorni precedenti l’opposizione. In cassazione il ricorrente censurava tale conclusione con due motivi: (1) violazione dell’art. 136 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la tardività era stata affermata senza prova della comunicazione del provvedimento alla Procura, ma solo sulla presunzione di trasmissione materiale del fascicolo; (2) omesso esame dell’attestazione del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata ricevuta alcuna comunicazione del Tribunale sui provvedimenti di liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la doglianza non offriva argomenti idonei a modificare o precisare la giurisprudenza di legittimità già consolidata: l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di queste, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento. La Corte ha osservato inoltre che il ricorso per cassazione era carente dell’esposizione dei fatti di causa e che, comunque, dai dati indicati risultava che l’opposizione era stata proposta a distanza di circa due anni dalla pubblicazione del decreto. Nulla è stato disposto sulle spese, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica sia perché gli intimati non si sono costituiti. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
costituisce il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione; l’opposizione va proposta al capo dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento
richiamato quale base del sistema dell’opposizione al decreto di pagamento nel patrocinio a spese dello Stato
invocato dal ricorrente come norma sulla comunicazione del provvedimento; la Corte non accoglie la censura perché la questione è risolta in base alla disciplina del termine d’impugnazione
il procedimento di opposizione è ricondotto, ratione temporis, al procedimento sommario di cognizione
il decreto di liquidazione è equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, con applicazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione
richiamato per la disciplina processuale dell’opposizione al decreto di liquidazione
in mancanza di comunicazione o notificazione, si applica il termine lungo d’impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento
fondamento dell’inammissibilità del ricorso perché contrario a orientamento giurisprudenziale consolidato
menzionato perché il ricorso era privo dell’esposizione dei fatti di causa, profilo autonomamente ostativo all’ammissibilità
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 24 Cost.
citato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento tra certezza e diritto di difesa
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tali forme mancano, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione.
- Il decreto di liquidazione, nel sistema previgente alla riforma, è trattato processualmente in modo assimilabile all’ordinanza del giudice monocratico, con conseguente applicazione della disciplina impugnatoria prevista per tale modello decisorio.
- In sede di impugnazione per cassazione, il ricorso è inammissibile se non contiene un’esposizione sufficiente dei fatti di causa e se non si confronta con un orientamento di legittimità già consolidato e confermato dalla giurisprudenza costituzionale.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione non è necessario che risulti una comunicazione formale se il provvedimento è comunque entrato nella sfera di conoscibilità della parte nei modi previsti dalla disciplina applicabile; in mancanza, tuttavia, il dies a quo resta quello della pubblicazione ai fini del termine lungo.
- Per l’opposizione al decreto di liquidazione non è configurabile un rimedio sottratto a qualsiasi termine: il sistema va letto in modo da assicurare un bilanciamento ragionevole tra certezza delle situazioni giuridiche e diritto di difesa.
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