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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento della condotta omissiva del Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS- e la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. n. 142/2015.

Giustizia amministrativa202501087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di immediato ingresso nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di protezione internazionale dichiarandosi indigente, non veniva collocato in alcun centro di accoglienza. Con istanza del 5 maggio 2025 chiedeva alla Prefettura l’immediato ingresso nel sistema di accoglienza. Deduceva che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015 riconosce al richiedente protezione internazionale privo di mezzi sufficienti il diritto di accedere alle misure di accoglienza e che l’inerzia dell’Amministrazione integrava silenzio-inadempimento. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva e l’ordine di provvedere disponendo il suo ingresso nel sistema di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva adottato un decreto del 9 luglio 2025 con cui aveva accordato al ricorrente le misure di accoglienza, ammettendolo a un centro di accoglienza straordinaria. Tale ammissione è stata ritenuta pienamente satisfattiva dell’interesse azionato. Il Collegio non ha disposto la rifusione delle spese: pur considerando che, secondo il criterio della soccombenza virtuale, l’onere avrebbe dovuto gravare sull’Amministrazione, ha rilevato che il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di soccombente appartenente allo Stato, non è applicabile la condanna al pagamento delle spese in favore dello Stato prevista dall’art. 133 d.P.R. n. 115/2002. Le spese sono quindi rimaste a carico di ciascuna parte. È stata inoltre demandata a separato decreto la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 142/2015

    Il soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale e risulta privo di mezzi sufficienti a garantirgli una qualità di vita adeguata ha diritto di accedere alle misure di accoglienza.

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente quale fondamento del diritto del richiedente protezione internazionale indigente di accedere alle misure di accoglienza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    La regola sul pagamento delle spese in favore dello Stato non è stata applicata quando la parte soccombente è un’Amministrazione dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ammissione del richiedente protezione internazionale alle misure di accoglienza richieste in giudizio soddisfa integralmente l’interesse azionato contro il silenzio dell’Amministrazione e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’Amministrazione soddisfa nelle more del giudizio la pretesa oggetto di un’azione contro il silenzio, il giudice deve verificare se l’attività sopravvenuta sia pienamente satisfattiva dell’interesse concreto perseguito; in caso positivo, non procede all’accertamento dell’illegittimità del silenzio né all’ordine di provvedere.
  • La disciplina dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, relativa al pagamento allo Stato delle spese spettanti alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non giustifica la condanna dell’Amministrazione statale soccombente al pagamento delle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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