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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21873/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza per i reati previsti dagli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Il motivo unico dedotto è di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale (artt. 156 e 179 cod. proc. pen.), con specifica censura della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio d'appello per non essere stata eseguita presso il luogo di detenzione ove l'imputato era ristretto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) tardività: il ricorso è stato depositato oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen. (la sentenza era del 23/03/2022 con riserva di motivazione in 90 giorni; motivazione depositata il 31/05/2022; termine per proporre ricorso iniziato il 22/06/2022 e, tenuto conto della sospensione feriale, scaduto il 05/09/2022; il ricorso è stato depositato il 13/09/2022); (2) il motivo è manifestamente infondato: dagli atti risultava invece che la notificazione era stata eseguita a mani dell'imputato nel luogo di detenzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.; art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Norme penali sostanziali richiamate per qualificare i fatti per i quali l'imputato è stato condannato; la Cassazione non ha riformato la qualificazione sostanziale essendo il ricorso inammissibile per ragioni processuali.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla notifica presso il luogo di detenzione; la Corte ha ritenuto che, secondo gli atti, la notificazione era regolarmente eseguita a mani dell'imputato nel luogo di detenzione, quindi il vizio prospettato non sussiste.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di modalità di notificazione; la Corte ha valutato il relativo profilo documentale e lo ha ritenuto infondato perché la notificazione risultava eseguita correttamente.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Interpretato per stabilire il termine di impugnazione: quando il giudice indica un termine per la motivazione superiore a 15 giorni, il termine per proporre impugnazione è di 45 giorni che decorrono dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione (o dalla notifica dell'avviso di deposito in caso di deposito tardivo). Applicata per dichiarare la tardività del ricorso.

  • art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Norma sulla sospensione dei termini processuali per il periodo feriale; applicata al calcolo del termine di impugnazione prorogando il termine fino al 05/09/2022.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello riserva la motivazione con termine superiore a 15 giorni, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 45 giorni e decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione (o dalla notifica dell'avviso di deposito, se questa è tardiva).
  • I termini processuali vanno calcolati tenendo conto della sospensione feriale (legge n. 742/1969); la mancata considerazione di tale sospensione può far scadere erroneamente i termini utili per l'impugnazione.
  • La tardività del ricorso per cassazione determina inammissibilità automatica, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
  • Le censure relative a nullità o vizio della notificazione devono essere dimostrate: se dagli atti risulta che la notificazione è stata correttamente eseguita (es. a mani dell'imputato nel luogo di detenzione), il motivo sarà dichiarato manifestamente infondato.
  • Prima di proporre ricorso è essenziale verificare attentamente il calcolo dei termini (data di deposito della motivazione, decorrenze, sospensioni) e valutare la documentazione che attesta le notifiche per evitare inammissibilità per motivi meramente formali.
  • In casi simili la strategia difensiva deve prevedere, se possibile, l'impugnazione tempestiva e la produzione o richiesta di prova documentale riguardante la notifica (verbali, attestazioni della direzione del carcere, ecc.) per sostenere eventuali censure sulla regolarità della notifica.

Testo integrale

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