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Ordinanza

Ordinanza n. 1150/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale della Commissione medica interforze di II istanza di Roma presso il Comando Logistico dell'esercito Comando Sanità e Veterinaria n. -OMISSIS- datato 8 maggio 2025, notificato al ricorrente in data 17 giugno 2025, limitatamente al giudizio di non reimpiegabilità del ricorrente nelle corrispondenti aree funzionali dell’A.D., ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 66/2010; - di ogni altro atto precedente, successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202501739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione medica interforze di II istanza recante il giudizio di non reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali dell'Amministrazione della Difesa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione medica interforze di II istanza, limitatamente al giudizio di non reimpiegabilità nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 66/2010, nonché gli atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare se il quadro clinico del ricorrente fosse compatibile con il reimpiego nei ruoli civili dell'Amministrazione. Il verificatore ha chiesto una proroga di venti giorni per il deposito della relazione finale.

La decisione

Il TAR ha autorizzato la proroga richiesta per il deposito della relazione di verificazione, fissando il nuovo termine al 29 maggio 2026. La causa sarà trattata nella prima udienza utile successiva al deposito della relazione, da fissarsi con apposito provvedimento. L'ordinanza non decide i motivi di merito né la legittimità del giudizio di non reimpiegabilità. È inoltre stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di non reimpiegabilità del ricorrente nelle corrispondenti aree funzionali dell'Amministrazione della Difesa.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 66 c.p.a., del potere del giudice di disporre la verificazione.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta per accertare la compatibilità del quadro clinico con il reimpiego nei ruoli civili dell'Amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare, mediante valutazione tecnica specialistica, la compatibilità delle condizioni cliniche di un dipendente pubblico con il reimpiego in ruoli civili dell'amministrazione.
  • Quando il verificatore rappresenta esigenze motivate di completamento dell'incarico, il giudice può autorizzare la proroga del termine per il deposito della relazione e rinviare la trattazione della causa alla prima udienza utile successiva al deposito.
  • In presenza di dati relativi alla salute, la diffusione di un provvedimento giurisdizionale deve avvenire con l'oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati o di altre persone citate.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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