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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21974/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per TARSU relativa ad annualità pregresse, iscritta a ruolo dal Comune sulla base di avvisi di accertamento poi inizialmente annullati in primo grado e successivamente riformati in appello. Il giudice di merito aveva ritenuto che, dopo la riforma della decisione favorevole al contribuente, non fosse necessaria una nuova iscrizione a ruolo né una nuova cartella, considerando sufficiente il ruolo originario. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 67-bis e 68 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella, legittima o meno al momento della sua emissione, doveva essere annullata in presenza della sentenza di primo grado che aveva caducato gli atti presupposti e che, dopo la riforma in appello, per procedere alla riscossione occorresse una nuova iscrizione a ruolo e una nuova cartella di pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la legittimità della cartella va valutata al momento della sua emissione e che, se gli avvisi presupposti sono stati annullati dal giudice tributario di primo grado, la cartella deve essere annullata; in caso di successiva riforma della sentenza, non può rivivere la cartella già emessa e non sgravata, ma è necessaria una nuova iscrizione a ruolo e una nuova cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando la cartella di pagamento. Le spese di merito sono state compensate, mentre le intimate sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato come norma violata in relazione alla disciplina della riscossione tributaria e alla necessità di conformarsi agli effetti delle decisioni del giudice tributario sugli atti presupposti.

  • art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro normativo per sostenere che, in presenza di annullamento giudiziale dell’atto presupposto, la riscossione non possa proseguire sulla base del ruolo originario senza gli adempimenti conseguenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come vizio di legittimità per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di appello.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Applicato per la decisione nel merito da parte della Corte, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • artt. 11 e 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati dalla Corte per qualificare l’iscrizione nei ruoli straordinari come misura cautelare a garanzia del credito erariale, comunque dipendente dalla legittimità del titolo impositivo presupposto.

Massime di principio

  • La legittimità della cartella di pagamento va valutata con riferimento al momento della sua emissione e notifica; se, in quel momento, l’atto presupposto è stato annullato dal giudice tributario, la cartella deve essere annullata.
  • La successiva riforma in appello della sentenza che aveva annullato l’atto impositivo non consente la sopravvivenza automatica della cartella già emessa e non sgravata: per la riscossione occorre una nuova iscrizione a ruolo e una nuova cartella.
  • L’iscrizione a ruolo straordinario ha natura cautelare e la sua legittimità dipende dalla validità del titolo impositivo presupposto; il giudice e l’ente impositore devono conformarsi alle statuizioni, anche non passate in giudicato, del giudice tributario che annullino in tutto o in parte l’atto.
  • Quando la controversia è definibile sulla base del principio di diritto applicabile e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
  • La mera conferma in secondo grado della pretesa tributaria non sana retroattivamente la cartella già illegittimamente emessa in presenza di una precedente decisione di annullamento dell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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