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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10807/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio, sulla base della documentazione acquisita tramite questionario e applicando la procedura ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e i parametri presuntivi di reddito di cui ai dd.mm. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997, rettificava il reddito da lavoro autonomo di un professionista e recuperava a tassazione maggiori imposte. Il contribuente impugnava l'atto e vinceva sia in primo grado sia in appello. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR non avesse correttamente considerato la forza presuntiva dei parametri e che il contribuente non avesse fornito elementi idonei a superare la presunzione, nel contraddittorio procedimentale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse deciso ultra petita valorizzando documentazione a controprova e motivi non proposti in primo grado. Il contribuente resisteva con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito, senza censurare una reale apparenza della motivazione; inoltre ha rilevato difetto di autosufficienza per la mancata produzione degli atti del contraddittorio e per l'insufficiente specificazione delle doglianze. La Corte ha anche osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo effettivo, spiegando perché, nel caso concreto, i parametri fossero stati applicati erroneamente in relazione a dati documentali non contestati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con il contenuto dell'appello e delle difese, perché non chiariva quale fosse il reale oggetto della domanda del contribuente né quale bene sarebbe stato attribuito oltre il chiesto; la Corte ha ribadito che il vizio ex art. 112 c.p.c. riguarda l'oggetto della pronuncia e non le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Conseguentemente l'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l'accertamento induttivo del reddito mediante parametri presuntivi, ma la loro applicazione deve essere correttamente calibrata sulla concreta situazione del contribuente e sulla documentazione disponibile.

  • dd.mm. 29 gennaio 1996 e 27 marzo 1997

    costituiscono la base normativa dei parametri presuntivi di reddito richiamati nell'accertamento.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la doglianza sulla motivazione è inammissibile se mira solo a contestarne la congruenza di merito e non evidenzia una vera assenza o apparenza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso dedotto per nullità processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto; non basta che motivi con argomenti diversi da quelli delle parti o che valuti documenti ritualmente acquisiti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva e non meramente apparente.
  • In tema di accertamento fondato su parametri o criteri presuntivi, il giudice di merito può escluderne l'attendibilità quando la documentazione concreta acquisita evidenzi che gli indici utilizzati dall'ufficio non riflettono la reale consistenza dell'attività o dei cespiti del contribuente.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce l'erronea valutazione del contraddittorio procedimentale deve produrre o riprodurre gli atti rilevanti e indicarne con precisione il contenuto decisivo.
  • Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice si limita a valutare documenti e fatti acquisiti in causa per decidere la domanda; sussiste solo se attribuisce un bene della vita diverso o più ampio di quello richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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