Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31916/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, escludendo la riferibilità ai soci e al liquidatore dei debiti tributari di una società estinta. La lite riguardava un accertamento/controversia tributaria relativo a una società di capitali cancellata dal registro delle imprese; i giudici di merito avevano ritenuto, per i soci, non provata la percezione di somme in sede di bilancio finale di liquidazione e, per il liquidatore, non dimostrata una responsabilità extracontrattuale per mancati pagamenti imputabili a dolo o colpa. Con l'unico motivo di ricorso, l'Ufficio ha denunciato violazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 2945 e 2942 c.c., degli artt. 36, comma 3, e 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l'estensione della responsabilità tributaria ai soci dell'ente estinto non sarebbe condizionata alla prova della percezione di somme in sede di liquidazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui, in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese e pendenza di giudizio, l'impugnazione o la prosecuzione del processo deve avvenire nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, perché il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale. Ha inoltre ribadito che la mancanza di utili percepiti in sede di bilancio finale non esclude di per sé l'interesse del creditore, potendo sussistere beni o diritti trasferiti ai soci anche se non compresi nel bilancio di liquidazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza specifica autonoma elaborazione in motivazione oltre al principio processuale sulla legittimazione dei soci successori della società estinta.

  • art. 2945 c.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non è svolta una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2942 c.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non è svolta una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 36, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base normativa della responsabilità dei soci per i debiti della società estinta, nel quadro dell'estensione della responsabilità tributaria.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel ricorso; nel testo non viene operata una distinta esegesi della disposizione.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel ricorso a sostegno della tesi dell'Ufficio sull'estensione della responsabilità ai soci della società estinta.

  • art. 2495 c.c.

    Il limite di responsabilità dei soci della società cancellata non incide sulla loro legittimazione processuale; può al più rilevare sull'interesse ad agire del creditore, che non è escluso automaticamente dall'assenza di riparti in liquidazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

Massime di principio

  • In caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, i soci succedono alla società nei rapporti processuali pendenti, sicché l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società deve essere proposta o indirizzata nei confronti dei soci, a pena di inammissibilità.
  • Il limite di პასუხისმგabilità dei soci ex art. 2495 c.c. non elimina la loro legittimazione processuale; esso rileva eventualmente sul piano sostanziale della responsabilità patrimoniale, non sulla capacità di stare in giudizio come successori della società estinta.
  • Nel contenzioso tributario, l'assenza di somme percepite dai soci in sede di bilancio finale di liquidazione non esclude automaticamente la possibilità di far valere nei loro confronti i debiti fiscali della società estinta, potendo emergere altri beni o diritti trasferiti ai soci.
  • La verifica sulla riferibilità dei debiti tributari della società estinta ai soci non può essere risolta in modo apodittico con il solo dato della mancata ripartizione finale, dovendo essere considerata la vicenda successoria della società cancellata e l'eventuale trasferimento di attivo residuo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.