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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20582/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un dipendente della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea di ottenere gli incentivi per la progettazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici, in relazione ad attività di Direttore Operativo e di Direttore dei Lavori svolte su alcune tratte ferroviarie in diversi periodi tra il 2004 e il 2014. Il lavoratore sosteneva che il diritto agli incentivi derivasse direttamente dalla disciplina legislativa e dal regolamento ministeriale del 2008, mentre contestava la delibera interna del gestore del 2014 nella parte in cui escludeva il pagamento per le attività prestate prima della sua adozione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la P.A. al pagamento; in appello, invece, la Corte territoriale aveva riformato la decisione rigettando la pretesa. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione della disciplina sugli incentivi di progettazione e la falsa applicazione delle disposizioni sulle norme regolamentari e sulla loro irretroattività, sostenendo che il regolamento interno non avesse potestà di limitare temporalmente il diritto e che l'unica fonte rilevante fosse il regolamento ministeriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il diritto al compenso incentivante nasce solo per l'attività svolta dopo la conclusione della contrattazione collettiva decentrata e dopo l'adozione dell'atto regolamentare dell'amministrazione che definisca i criteri di dettaglio per la ripartizione delle somme. Nel caso concreto, il regolamento ministeriale richiamato dal ricorrente non individuava le percentuali definitive, rinviando alla contrattazione decentrata; pertanto non poteva essere assunto come fonte completa del diritto. La Corte ha inoltre osservato che la delibera del 2014 poteva legittimamente limitare la propria efficacia al periodo successivo alla sua adozione, senza che ciò integrasse un problema di irretroattività in senso proprio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 della legge n. 109 del 1994

    disciplina originaria del compenso incentivante per attività di progettazione; il diritto sorge alle condizioni previste dalla normativa vigente ratione temporis e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento dell'amministrazione.

  • art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006

    norma succedanea sull'incentivo per la progettazione; richiamata come parte della disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamata per evidenziare l'evoluzione normativa verso gli incentivi per funzioni tecniche.

  • art. 1183 c.c.

    il credito diviene esigibile una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare; gli atti della procedura di liquidazione hanno funzione meramente ricognitiva e non costitutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'irretroattività; la Corte osserva che, nel caso concreto, la delibera non applica retroattivamente il regolamento ma disciplina solo attività successive alla sua approvazione.

  • artt. 3 e 5 del d.m. n. 84 del 2008

    non costituiscono, nel caso di specie, fonte autosufficiente del diritto perché rinviano alla contrattazione collettiva decentrata per la definizione delle percentuali definitive.

  • art. 2 del d.m. n. 555 del 1999

    richiamato dal ricorrente come parte della disciplina che avrebbe compiutamente regolato il procedimento di erogazione degli incentivi.

  • art. 6 della legge n. 127 del 1997

    norma richiamata nella giurisprudenza citata come base dell'obbligo per l'amministrazione di emanare il regolamento di dettaglio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti di legittimità.

Massime di principio

  • Il diritto al compenso incentivante per la progettazione di opere pubbliche sorge solo quando la disciplina applicabile sia completa sotto il profilo dei presupposti e dei criteri di riparto, cioè dopo la contrattazione collettiva decentrata e l'adozione del regolamento interno di dettaglio dell'amministrazione.
  • Se la fonte ministeriale o regolamentare rinvia alla contrattazione decentrata per la determinazione delle percentuali effettive di ripartizione, essa non basta da sola a fondare il diritto al pagamento nella misura richiesta.
  • Gli atti della procedura di liquidazione dell'incentivo hanno natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto: una volta maturati i presupposti e scaduti i termini previsti dalla fonte, il credito diventa esigibile e può essere azionato in giudizio.
  • Non vi è violazione del principio di irretroattività quando il regolamento dell'amministrazione si limiti a riconoscere effetti economici solo per attività svolte dopo la sua adozione, in coerenza con la disciplina primaria e con la funzione regolatoria di dettaglio.
  • Il lavoratore che invochi un incentivo fondato su disciplina speciale deve individuare la concreta fonte attributiva del diritto e dimostrare che tutti i presupposti previsti da quella fonte erano già maturati nel periodo reclamato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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