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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10055/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una persona fisica, dell'estratto di ruolo richiesto presso l'agente della riscossione per verificare l'esistenza di pretese previdenziali a suo carico. In primo grado il tribunale aveva rigettato l'impugnazione ritenendo difettare l'interesse ad agire in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito e alla dedotta prescrizione di parte delle cartelle e degli avvisi di addebito, osservando che la prescrizione è eccezione e che risultavano almeno alcune notifiche e una richiesta di rateizzazione, oltre alla genericità delle contestazioni sulle copie prodotte e alla mancata querela di falso. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché l'atto di gravame non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sulla carenza di interesse ad agire. In cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e violazione di legge, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente applicato l'art. 342 c.p.c. nel ritenere inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi; ha inoltre contestato, in sostanza, la valutazione sull'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e sulla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità, poiché non riportavano né localizzavano adeguatamente la parte della sentenza di primo grado relativa alla carenza di interesse ad agire e alla mancanza di prova dell'invalidità della notificazione degli atti impositivi. Ha inoltre osservato che, per la questione dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, le censure erano comunque infondate perché non si confrontavano con la decisione del primo giudice e con l'orientamento delle Sezioni Unite sull'interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, oggi disciplinato dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ai processi pendenti e idoneo a specificare solo in alcuni casi l'interesse alla tutela immediata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di INPS e INAIL, con nulla spese nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenuta destinataria di mera litis denuntiatio, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi; in cassazione tale censura è stata ritenuta non adeguatamente specifica e comunque non idonea a scardinare la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma la censura è stata reputata inammissibile/infondata per difetto di specificità e mancato confronto con la decisione impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è considerato condizione dell'azione, da verificare in concreto; nel caso, la censura del ricorrente è stata reputata apodittica e non confrontata con le valutazioni del giudice di merito.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La disposizione, introdotta dal d.l. n. 146 del 2021 convertito nella l. n. 215 del 2021, è richiamata come norma che specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata e che si applica ai processi pendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 372 c.p.c.

    È indicato come mezzo per il deposito di documentazione in cassazione al fine di dimostrare lo specifico interesse ad agire, quando rilevante.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve essere allegata e dimostrata in modo specifico; non basta una deduzione generica della prescrizione o dell'irregolarità della notifica degli atti presupposti.
  • L'appello è inammissibile quando l'atto di gravame non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza di primo grado; la censura deve colpire la motivazione decisiva effettivamente posta a base della decisione.
  • In sede di ricorso per cassazione, le doglianze devono essere specifiche, con puntuale localizzazione delle statuizioni censurate e confronto con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata concretizza l'interesse ad agire e si applica anche ai processi pendenti, incidendo sulla decisione finale fino al momento della pronuncia.
  • Quando l'agente della riscossione è evocato solo ai fini di litis denuntiatio, non necessariamente segue una condanna alle spese in suo favore o a suo carico, se il suo ruolo processuale non è sostanzialmente controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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