Cassazione Penale, Ordinanza n. 26234/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a pena detentiva e pecuniaria in relazione a un fatto di detenzione di sostanza stupefacente. Deduceva: vizio di motivazione sulla riferibilità allo stesso della droga rinvenuta in un tombino di scarico; insussistenza di un concorso nel reato e configurabilità, al più, di una mera connivenza non punibile; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; mancato riconoscimento dell'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità, e comunque non si confrontassero in modo critico con la motivazione della sentenza di appello. In particolare ha ritenuto corretta la ricostruzione del concorso dell'imputato nella detenzione dello stupefacente, valorizzando la sua presenza nell'immobile, la richiesta rivolta al fratello di disfarsi della droga e il rinvenimento della sostanza nell'impianto fognario asservito in via esclusiva all'appartamento. Ha poi ritenuto infondate le censure sul diniego dell'art. 131-bis c.p., dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 5, d.P.R. 309/1990
è richiamato nella sentenza come norma indicata nella decisione impugnata; dal testo non emerge in modo univoco la sua esatta applicazione sostanziale nel caso concreto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
la difesa lo richiama ai fini della qualificazione dei fatti, sostenendo che la condotta sarebbe al più riconducibile a una fattispecie di lieve entità; la Corte osserva che la qualificazione giuridica del fatto non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede un giudizio sulla tenuità dell'offesa alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il diniego è legittimo se motivato su elementi ritenuti rilevanti, come l'abitualità desunta da precedenti specifici.
l'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità non deriva automaticamente dalla lieve entità del fatto in materia di stupefacenti; occorre accertare in concreto sia la speciale tenuità del lucro perseguito o conseguito sia la speciale tenuità dell'evento lesivo o pericoloso.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto, in motivazione, dell'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione; non è necessario esaminare tutti gli elementi prospettati dalla difesa.
la Corte ribadisce che, nel concorso di persone nel reato, il contributo può manifestarsi anche in forme che agevolino detenzione, occultamento e controllo della droga, non essendo sufficiente la mera presenza passiva.
è richiamato nel passaggio in cui si esclude che la semplice coabitazione integri, di per sé, un obbligo giuridico di impedire l'evento.
costituisce il parametro di riferimento per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.
non è richiamato; nessuna interpretazione utile emerge dal testo.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la distinzione tra mera connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel carattere passivo o attivo della condotta: la connivenza è configurabile solo in presenza di un comportamento meramente passivo, mentre integra concorso ogni contributo, anche morale o agevolatore, idoneo a facilitare detenzione, occultamento o controllo della droga.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una lettura alternativa dei fatti, salvo specifica deduzione di un travisamento della prova decisiva.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta in modo automatico: il giudice deve verificare la concreta tenuità dell'offesa secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e può motivare il diniego valorizzando elementi sintomatici di abitualità, come precedenti specifici.
- L'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità richiede un accertamento autonomo e in concreto; non basta la sola qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione essenziale ma congrua, fondata sull'assenza di elementi positivi rilevanti; il giudice non deve confutare singolarmente tutti i dati favorevoli allegati dalla difesa.
- La semplice coabitazione o presenza in un luogo ove siano custodite sostanze stupefacenti non è sufficiente, da sola, a fondare il concorso; occorre un quid pluris che riveli un contributo consapevole all'attività criminosa.
- rami
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