Cassazione Civile, Ordinanza n. 20875/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (espropriante)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione relative a terreni siti in Anguillara Sabazia, occupati d'urgenza nel 1971 e poi espropriati nel 1973 per la realizzazione di un istituto ferroviario di ricerca e sperimentazione. Dopo una lunga serie di giudizi di merito e di legittimità, la Corte d'appello in sede di rinvio ha liquidato le indennità, riconoscendo anche un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. parametrato alla differenza tra interessi legali e rendimento dei titoli di Stato, ma ha negato ulteriori pretese risarcitorie e ha compensato in parte le spese. Con il ricorso per cassazione gli espropriati hanno dedotto: 1) violazione di legge e omesso esame, lamentando che fosse stato escluso il pieno ristoro della perdita di potere d'acquisto della moneta e che il giudice avesse immotivatamente negato una rivalutazione attualizzata del valore dei beni o un maggior danno ulteriore; 2) violazione di legge per omessa pronuncia sulla domanda di interessi compensativi anche sul maggior danno e sul danno da mancato godimento/frutti dei terreni; 3) violazione di legge e motivazione apparente sul rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria; 4) violazione delle norme sulle spese, per l'asserita ingiusta compensazione di alcune fasi e per l'erronea individuazione dello scaglione di valore per la liquidazione dei compensi professionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello sia sul maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. sia sull'inammissibilità delle domande nuove o estranee al giudizio di opposizione alla stima, sia sulla mancata condanna per lite temeraria, considerata la complessità e l'evoluzione della vicenda processuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia nella parte relativa alla compensazione delle spese per le pregresse fasi, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito in presenza di giusti motivi, sia nella parte relativa alla liquidazione dei compensi, per difetto di specificità delle contestazioni sui singoli conteggi e sulle voci tariffarie. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con conferma della decisione impugnata e regolazione delle spese di legittimità a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato tra le norme processuali denunciate, senza autonomo rilievo decisorio nel testo
richiamato tra le norme processuali denunciate, senza autonomo rilievo decisorio nel testo
richiamato tra le norme processuali denunciate, senza autonomo rilievo decisorio nel testo
richiamato tra le norme processuali denunciate, senza autonomo rilievo decisorio nel testo
richiamato tra le norme processuali denunciate, senza autonomo rilievo decisorio nel testo
richiamato in tema di giudicato interno, ma la Corte esclude che operi come dedotto dai ricorrenti
richiamato in relazione alla dedotta novità di alcune domande in sede di rinvio
richiamato tra le norme processuali denunciate
art. 39 L. 2359/1865
richiamato come criterio generale di determinazione dell'indennità di esproprio al valore venale
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che le censure connesse erano già state respinte in precedenza
richiamato dai ricorrenti, ma non accolto; la Corte non aderisce alla tesi dell'attualizzazione del valore
richiamato tra le norme sostanziali denunciate in tema di espropriazione
norma applicata per il maggior danno da ritardo; la Corte ribadisce che esso non è automatico ma va allegato e provato, potendo essere presunto nel parametro Sezioni Unite 2008
richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte esclude le preclusioni prospettate nei termini dedotti
art. 42 Cost.
richiamato quale base costituzionale del ristoro per la perdita del diritto reale a seguito di espropriazione
art. 10 Cost.
citato nei motivi, senza specifica ratio decidendi autonoma nel testo
art. 111 Cost.
citato nei motivi, anche con riferimento alla motivazione e al giusto processo
art. 117 Cost.
citato nei motivi in relazione ai parametri convenzionali ed europei
art. 17 Carta di Nizza
richiamato come parametro sul diritto di proprietà e sul pagamento del giusto indennizzo in tempo utile
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato come parametro convenzionale di tutela della proprietà e dell'indennizzo
richiamato nel motivo sulla pretesa omessa pronuncia, ma la Corte respinge la censura
richiamato tra le norme processuali denunciate
richiamato dai ricorrenti per gli interessi compensativi; la Corte spiega che la norma riguarda la vendita e non la fattispecie espropriativa, pur richiamando la categoria degli interessi compensativi
richiamato in tema di spese di lite
richiamato in tema di compensazione delle spese, lasciata al prudente apprezzamento del giudice nei limiti di legge
richiamato per la lite temeraria; la Corte conferma il rigetto per assenza di mala fede o colpa grave
richiamato tra le norme processuali denunciate in tema di spese e correttezza processuale
richiamato per i limiti del giudice di rinvio, tenuto ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla cassazione
richiamato per i vizi denunciati nei motivi di ricorso, senza autonoma applicazione oltre la qualificazione delle censure
richiamato dalla Corte d'appello per escluderne l'applicazione ratione temporis alla maggiorazione del 10%
richiamato nel complesso come testo unico espropri, ma senza applicazione favorevole ai ricorrenti
richiamato in tema di liquidazione delle spese
DM 120/2012
richiamato in tema di liquidazione delle spese
richiamato in tema di liquidazione delle spese
richiamato in tema di liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nelle obbligazioni di valuta derivanti da indennità di espropriazione, il credito non è soggetto ad automatica rivalutazione monetaria; la tutela ulteriore per la perdita del potere d'acquisto può essere chiesta solo nei limiti dell'art. 1224, comma 2, c.c., con allegazione e prova del maggior danno, anche in via presuntiva.
- Il parametro presuntivo del maggior danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie è quello elaborato dalle Sezioni Unite del 2008: differenza tra rendimento medio netto dei titoli di Stato a breve termine e tasso legale, salvo prova di un pregiudizio maggiore.
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto già definitivamente consolidati, salvo che il rinvio sia per vizi motivazionali nei limiti indicati dalla sentenza rescindente.
- Domande nuove, o comunque estranee all'oggetto del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, non possono essere introdotte in sede di rinvio.
- Gli interessi sulle indennità di espropriazione e occupazione hanno natura compensativa e decorrono dal momento in cui si verifica la perdita del bene o, per l'occupazione, dalla maturazione delle singole annualità; non è invece dovuto, in via automatica, un ulteriore ristoro parametrato al valore attualizzato del bene espropriato.
- La condanna per lite temeraria richiede la prova della mala fede o colpa grave della parte soccombente; quando la vicenda è caratterizzata da un lungo iter processuale, da mutamenti normativi e da oscillazioni giurisprudenziali, la valutazione negativa di tale elemento soggettivo è rimessa al giudice di merito ed è difficilmente censurabile in cassazione.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge; in cassazione è censurabile solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa o se la censura sia formulata con sufficiente specificità sui conteggi e sulle voci tariffarie contestate.
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