Cassazione Civile, Ordinanza n. 28392/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo; ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposta di registro emesso a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di terreni agricoli in favore della piccola proprietà contadina. Il contribuente aveva impugnato l’avviso e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 3, 4 e 5 della L. n. 604/1954, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sussistente lo status di coltivatore diretto alla data dell’atto sulla base di una certificazione prodotta entro il termine di legge; 2) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che la CTR avesse ritenuto scusabile il ritardo nel deposito del certificato nonostante la relativa eccezione non fosse stata ritualmente riproposta in appello dal contribuente; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR attribuito valore probatorio a un documento prodotto in primo grado ma non richiamato in appello, dal quale non si evinceva la prova della data di spedizione del certificato. La Corte ha esaminato congiuntamente primo e terzo motivo e ha ritenuto che, per conservare il beneficio, non basti il rilascio del certificato entro il termine triennale, ma occorra anche il suo deposito all’Ufficio entro lo stesso termine; inoltre, la mera prova della spedizione con posta semplice non consente di presumere la conoscenza dell’atto da parte dell’amministrazione. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
L. n. 604/1954, art. 3
"al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio"
la norma pone a carico dell’interessato l’onere di produrre la certificazione richiesta per ottenere l’agevolazione.
L. n. 604/1954, art. 4
"entro un anno... (poi tre anni) l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo"
il beneficio è mantenuto solo se il certificato definitivo è presentato entro il termine; la sola attestazione del possesso dei requisiti non basta.
d.l. n. 542/1996, art. 2, comma 2
ha portato da uno a tre anni il termine per la presentazione del certificato definitivo.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
sono le norme processuali invocate per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza.
richiamato per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione.
richiamato per la riproposizione in appello delle domande/eccezioni assorbite.
richiamato in tema di riproposizione delle questioni nel processo tributario di appello.
richiamato per censurare la valutazione dell’onere e della prova della spedizione del certificato.
"gravità, univocità e concordanza"
la presunzione di conoscenza dell’atto richiede presunzioni gravi, precise e concordanti; la sola spedizione in posta semplice non è sufficiente.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, il contribuente deve non solo dimostrare il possesso sostanziale dei requisiti, ma anche rispettare l’onere procedimentale di presentare all’Ufficio il certificato definitivo entro il termine di legge, pena la decadenza dal beneficio.
- Il rilascio del certificato entro il termine non è di per sé sufficiente: ciò che rileva è il suo deposito presso l’amministrazione finanziaria entro il termine decadenziale previsto dalla disciplina agevolativa.
- La prova della mera spedizione del certificato non basta a dimostrare la sua conoscenza da parte dell’Ufficio quando l’invio sia avvenuto con posta semplice; per gli atti recettizi occorre una prova idonea a far presumere l’arrivo al destinatario.
- Il contribuente che invochi il mantenimento dell’agevolazione per ritardo imputabile all’amministrazione deve allegare e provare anche di avere agito con adeguata diligenza nel seguire l’iter di rilascio della documentazione.
- Quando i fatti risultano già compiutamente accertati e non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
- rami":["Tributi","Processo civile"],"materie":["Contenzioso tributario","Accertamento"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}** }}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} }}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} }}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} ]}]}]},{
- rami
- Tributi
- Processo civile
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28324/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28325/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28346/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28367/2022 del 29/09/2022
- ordinanza_civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28368/2022 del 29/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →