Cassazione Civile, Ordinanza n. 19167/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell’opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice, che chiedeva l’ammissione in prededuzione di un credito di euro 106.044,49 per asserite forniture di abbigliamento effettuate dopo il deposito della domanda di concordato preventivo e dopo la dichiarazione di fallimento della società destinataria. Il tribunale aveva ritenuto non provata la consegna della merce, osservando che erano state prodotte solo le fatture e non i documenti di trasporto; aveva inoltre considerato non idonea, quale prova della consegna, l’attestazione "ok consegnato" apposta sulle fatture da un dipendente della fallita privo di funzioni di magazziniere; infine aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale perché diretta a provare documentalmente un fatto e formulata in modo generico e valutativo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1 d.P.R. 472/1996, 2697 e 2725 c.c., assumendo che la consegna dei beni non potesse provarsi solo con DDT e che non vi fosse un obbligo legale di conservarli; 2) errori in tema di ammissione della prova orale, sostenendo che la consegna poteva essere provata per testi e che il capitolo non era generico; 3) omesso esame delle dichiarazioni rese dal dipendente della fallita nel verbale di interrogatorio, dalle quali emergerebbe l’avvenuta sottoscrizione delle fatture e il controllo della merce; 4) mancato riconoscimento degli interessi legali; 5) questione di incostituzionalità dell’art. 111-bis, comma 1, l.fall., per asserita disparità di trattamento e lesione dei parametri costituzionali invocati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il tribunale non aveva affermato che la prova della consegna fosse possibile solo tramite DDT, ma aveva semplicemente rilevato l’assenza di prova dell’esecuzione della prestazione; ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché il capitolo di prova testimoniale era valutativo e privo di specifiche indicazioni di tempo e luogo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché il fatto storico delle dichiarazioni del dipendente era stato esaminato e la censura mirava a un nuovo giudizio di merito; ha reputato inammissibile il quarto motivo, essendo stato escluso il credito principale; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che le norme costituzionali non possono essere invocate direttamente come vizio di violazione di legge se il contrasto con la Costituzione passa attraverso una norma legislativa e, comunque, che la disciplina speciale dell’accertamento del passivo è ragionevolmente giustificata dalla finalità di speditezza e concentrazione della procedura concorsuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono individuare correttamente il tipo di vizio denunciato; non è consentito sollecitare in cassazione un nuovo esame del merito sotto la veste dell’omesso esame o della violazione di legge.
L’onere di provare l’avvenuta consegna della merce incombeva sulla parte che faceva valere il credito.
La Corte non ha accolto la censura sulla prova della consegna, ritenendo che il tribunale non avesse imposto un vincolo probatorio esclusivo, ma avesse solo rilevato l’insufficienza della prova offerta.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’inesistenza di un obbligo legale di conservazione dei documenti di trasporto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
La disciplina speciale dell’accertamento dei crediti nel fallimento in esercizio provvisorio è ritenuta costituzionalmente non irragionevole, poiché espressione della discrezionalità legislativa e funzionale a speditezza, concentrazione e specializzazione della procedura.
art. 2 Cost.
Parametro costituzionale invocato in modo generico e ritenuto non idoneo a fondare la censura di illegittimità prospettata.
art. 24 Cost.
Parametro costituzionale invocato dalla ricorrente; la Corte ne esclude la lesione per difetto di specificità e per la ragionevolezza della disciplina concorsuale.
art. 111 Cost.
Parametro costituzionale invocato dalla ricorrente; la Corte ritiene la questione manifestamente infondata alla luce della struttura e delle finalità della procedura concorsuale.
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U. n. 25573/2020
Le norme costituzionali non possono essere dedotte direttamente come violazione di legge se il contrasto passa attraverso l’applicazione di una norma legislativa, salvo che si tratti di norme di immediata applicazione.
Cass. S.U. n. 11167/2022
La violazione di norme costituzionali può essere dedotta direttamente solo quando esse siano di immediata applicazione e non vi siano disposizioni legislative interposte da scrutinare.
Massime di principio
- Chi agisce per l’ammissione di un credito al passivo deve fornire prova piena dell’esecuzione della prestazione dedotta a fondamento del credito; la mera produzione della fattura, senza ulteriori riscontri documentali o probatori, può non essere sufficiente.
- La censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito: quando il giudice di merito ha esaminato il fatto storico e ne ha dato una propria lettura, la doglianza è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione probatoria.
- La prova testimoniale può essere legittimamente esclusa se il capitolo è formulato in modo generico, privo di specifiche indicazioni di tempo e luogo, o se contiene valutazioni anziché fatti storici circostanziati.
- L’assenza del credito principale comporta inevitabilmente il rigetto anche delle pretese accessorie, come gli interessi legali, quando queste dipendano dall’esistenza del credito stesso.
- Le censure di illegittimità costituzionale non possono essere prospettate in modo astratto e generico; la disciplina speciale dell’accertamento del passivo nelle procedure concorsuali è compatibile con la Costituzione quando risponda a esigenze ragionevoli di speditezza, concentrazione e specializzazione del procedimento.
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