Cassazione Penale, Sentenza n. 6953/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Rovigo per un nuovo giudizio esclusivamente su tale punto
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Rovigo l'08/07/2020 per il reato previsto dall'art. 590-bis c.p., per violazione di legge dovuta all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada
Norme richiamate
Indica il reato per cui è stato condannato l'imputato (atti persecutori). La pronuncia non modifica la qualificazione del reato ma si concentra su aspetti sanzionatori accessori.
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per le ipotesi previste dal Codice della Strada; la Corte ha rilevato che tale sanzione doveva essere valutata e applicata dal Tribunale e la sua omissione integra una violazione suscettibile di annullamento
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento). La decisione richiama l'introduzione di questa previsione come contesto normativo che ha reso ammissibile il controllo in Cassazione sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
Consente il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, riafferma che tramite questo articolo è possibile censurare l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie
Sez. U., sent. n. 21369/2020 (PG c/ Melzani Saymon)
massima richiamata nel testo
Principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite: il ricorso per cassazione è ammissibile per censurare l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento; questa pronuncia è espressamente richiamata come base per l'ammissibilità del ricorso del Procuratore Generale
Massime di principio
- In caso di sentenza di applicazione della pena (patteggiamento), l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie può essere censurata con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., specie alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 21369/2020
- Se una sanzione amministrativa accessoria è prevista dalla norma di riferimento e risulta applicabile ai fatti accertati, il giudice del merito deve espressamente valutare e motivare la sua applicazione o la sua esclusione; l'omessa decisione su tale sanzione costituisce vizio correggibile in Cassazione
- La Cassazione, quando accerta l'omessa applicazione di una sanzione accessoria, può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e disporre il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame, senza rimettere in discussione le altre parti della decisione
- Per il PM: è opportuno rilevare l'omissione delle sanzioni accessorie in sede di gravame o, se necessario, ricorrere in Cassazione per far valere la loro applicazione quando la legge la prevede
- Per la difesa: se la sanzione accessoria è contestata, può essere utile chiedere al giudice di motivare l'esclusione (proporzionalità, cause di esclusione o sospensione) in modo che la decisione sia immune da vizi formali che ne consentirebbero l'annullamento
- Proceduralmente, il rimedio applicato dalla Corte è l'annullamento parziale con rinvio, che lascia al giudice di merito il compito di riesaminare la specifica sanzione accessoria alla luce delle osservazioni della Cassazione
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