Cassazione Penale, Sentenza n. 6956/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva applicato a Lo Ciacio la misura del divieto di dimora nei Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo in relazione ai capi 3, 5, 7, 9 e 13 della imputazione (delitti relativi a sfruttamento di lavoratori ex art. 603-bis c.p.). Il difensore contestava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo il principio del ne bis in idem cautelare e del favor rei: in precedenza il GIP aveva applicato gli arresti domiciliari (capo 2) e in sede di riesame tale misura era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla PG (sempre riferito al capo 2); il ricorrente rilevava che il Tribunale, accogliendo l'appello del PM, aveva poi applicato una misura più severa (divieto di dimora) e ciò sarebbe incompatibile con il giudicato cautelare e con il favore rei.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non vi sia violazione del ne bis in idem né del favor rei perché le misure cautelari erano riferite a fatti-reato diversi: la prima misura (arresti domiciliari poi sostituita dall'obbligo di presentazione alla PG) riguardava esclusivamente il capo 2 di imputazione, mentre la successiva misura del divieto di dimora si fondava su distinti capi (3, 5, 7, 9 e 13) relativi ad ulteriori episodi criminosi. Perciò le due decisioni non sono inconciliabili e la misura più afflittiva è giustificata dal maggior numero di reati considerati. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Indica la sede e la competenza dell'appello proposto dal Pubblico Ministero (appello in materia cautelare). Il provvedimento impugnato è stato emanato in tale sede.
art. 603-bis cod. pen.
Riferimento normativo ai delitti di sfruttamento di lavoratori in stato di bisogno che hanno costituito oggetto di alcuni capi di imputazione (cap. 3-5-7-9-13) su cui il Tribunale ha fondato la misura del divieto di dimora.
principio del ne bis in idem (cautelare)
Il principio è stato interpretato dalla Corte come non violato: la tutela del ne bis in idem cautelare opera quando si interviene due volte sullo stesso fatto/medesimo capo; qui le misure si riferivano a fatti diversi, quindi nessuna duplicazione sanzionatoria cautelare sussiste.
principio del favor rei
Non è stato ritenuto applicabile per impedire la misura più afflittiva perché il favor rei non giustifica il mantenimento di una misura meno gravosa se analiticamente la nuova misura concerne ulteriori e diversi reati che ne giustificano la maggior afflittività.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di registrazione/esecuzione del provvedimento penale e per gli atti consequenziali disposti dalla Corte.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Citata in relazione al principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, la mancata colpa del ricorrente può influire sulla valutazione della sanzione; qui la Corte non ha ravvisato assenza di colpa e ha confermato la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per valutare una presunta violazione del ne bis in idem cautelare occorre verificare l'identità del fatto/medesimo capo di imputazione: misure applicate su capi diversi non costituiscono duplicazione vietata.
- Il principio del favor rei non impedisce che, a seguito di valutazioni autonome su distinti capi di imputazione o su esiti di diversi procedimenti, venga applicata una misura più afflittiva se adeguatamente motivata rispetto ai reati considerati.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è fondamentale specificare quale misura precedente si ritiene vincolante e dimostrare che essa riguardava gli stessi fatti e lo stesso ambito cautelare; la mera differenza di gravità tra misure non è sufficiente se fondata su fatti diversi.
- Gli interventi in sede di riesame o su appello del PM possono portare a misure differenti: è necessario controllare sempre il perimetro fattuale e i capi di imputazione a cui ciascuna misura si riferisce.
- In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato in materia cautelare il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo che ricorra una giustificazione di assenza di colpa.
- In sede difensiva conviene documentare con precisione la sovrapposizione tra i provvedimenti impugnati (stesso fatto, stessa finalità cautelare) per poter efficacemente eccepire il ne bis in idem o il contrasto con il favor rei.
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