Cassazione Penale, Sentenza n. 6950/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP di Busto Arsizio del 20/04/2018 che, rigettando la richiesta di decreto penale e ravvisando causa di immediato proscioglimento ex art.129 c.p.p., aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Perez per il reato di guida in stato d'ebbrezza (art.186, commi 2 lett. C e 2‑bis CDS). Il Procuratore Generale deduceva violazione di legge sostenendo che l'imputato era stato prosciolto per non aver ricevuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art.114 disp. att. c.p.p.), contestando che il consenso al prelievo ematico rendesse inutile tale avviso e richiamando precedenti giurisprudenziali.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ribadisce la consolidata giurisprudenza secondo cui la polizia giudiziaria deve informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia quando richiede accertamenti sul tasso alcolemico a fini probatori, anche se l'analisi riguarda un prelievo ematico eseguito in struttura sanitaria per fini diagnostici. Nel caso concreto risultava che la richiesta di accertamento del tasso alcolemico proveniva dalla p.g. e l'avviso fu dato solo successivamente (3/4/2017), per cui la mancata tempestiva informazione giustificava il proscioglimento; inoltre il consenso al prelievo medico non sostituisce l'avviso previsto a tutela del diritto di difesa.
Norme richiamate
Norma che disciplina la causa di immediato proscioglimento ("non doversi procedere") applicata dal GIP nel caso di violazione delle garanzie procedurali.
art. 186 Codice della Strada, commi 2 lett. C e 2‑bis
Norme che prevedono il delitto di guida in stato d'ebbrezza per le ipotesi contestate all'imputato.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di informare della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; la Corte interpreta che tale avviso sia dovuto quando la p.g. richiede accertamenti a fini probatori (anche su prelievi eseguiti per fini medici).
artt. 354 e 356 cod. proc. pen.
Regolano gli accertamenti urgenti e le garanzie collegate alle analisi etilometriche; la giurisprudenza collega a queste norme l'obbligo dell'avviso a tutela del diritto di difesa.
Sez. 4, Sentenza n. 11722 del 19/02/2019 (Ellera) Rv. 275281
Giurisprudenza richiamata che afferma l'obbligo di avviso anche quando la p.g. richiede analisi su campioni prelevati per diagnosi/terapia, in quanto l'atto assume funzione probatoria.
P.G. Firenze c. Traetta, n. 27490 del 21/05/2019
Ulteriore pronuncia conforme che sostiene la stessa interpretazione sull'obbligo di informazione al conducente.
Massime di principio
- La polizia giudiziaria deve informare della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia quando richiede accertamenti sul tasso alcolemico a fini probatori, anche se il campione è stato prelevato per fini diagnostici.
- Il consenso al prelievo ematico per fini medici non sostituisce l'obbligo di avviso del diritto di difesa quando l'atto assume finalità probatoria.
- L'unica ipotesi in cui l'avviso non è dovuto è quella in cui gli stessi sanitari abbiano autonomamente eseguito l'analisi etilometrica e la p.g. si limiti ad acquisirne il referto senza richiedere ulteriori accertamenti.
- La mancata tempestiva comunicazione dell'avviso può comportare l'immediato proscioglimento ("non doversi procedere") per violazione delle garanzie difensive e rendere inutilizzabile l'accertamento a fini probatori.
- Prassi consigliata: prima di richiedere o ottenere un esame a fini probatori la p.g. deve identificare formalmente la persona indagata e renderle noto il diritto di nominare un difensore di fiducia; in caso contrario il rischio di invalida della prova è elevato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6951/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6953/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6955/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6956/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6958/2022 del 28/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →